Adozione internazionale, c’è la svolta: da oggi anche le coppie di fatto possono adottare
Anche in Italia le coppie di fatto possono accedere all’adozione internazionale. Lo ha stabilito una sentenza emanata il 19 dicembre 2023, dalla Corte di Cassazione. L’adozione internazionale consiste nell’adottare un bambino straniero nel suo paese di origine, seguendo le leggi e le procedure di quello Stato in modo che questo assume lo stesso status di un figlio naturale.
Questa forma di adozione permette a bambini di diverse nazionalità di trovare una famiglia in altri paesi ed è cruciale in un periodo caratterizzato da conflitti sempre più cruenti e frequenti, come quello che stiamo vivendo. Con la sentenza di ieri, i giudici hanno stabilito che la mancanza di un vincolo coniugale non rappresenta un ostacolo al riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione straniera. Si tratta di una decisione che conferma il principio già espresso dalla stessa Corte in precedenti sentenze, secondo cui l’interesse superiore del minore prevale su eventuali limiti imposti dalla normativa interna. Cosa prevede la sentenza della Cassazione La sentenza della Cassazione riguarda il caso di una coppia di cittadini italiani, uniti civilmente, che avevano adottato un minore in Spagna, dove il matrimonio e l’adozione tra persone dello stesso sesso sono consentiti.
Il Comune di Milano aveva rifiutato di trascrivere l’atto di adozione spagnolo, sostenendo che violava l’ordine pubblico internazionale, in quanto in Italia l’adozione legittimante è riservata alle sole coppie coniugate. La coppia aveva quindi impugnato il diniego davanti al Tribunale di Milano, che aveva accolto il loro ricorso e ordinato la trascrizione dell’atto di adozione. Il Comune di Milano aveva poi proposto ricorso in Cassazione, invocando il rispetto della legge italiana sulle adozioni. La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, ritenendo che il riconoscimento dell’adozione straniera non ledesse l’ordine pubblico internazionale, inteso come insieme di principi fondamentali che regolano la convivenza civile e che sono condivisi dalla comunità internazionale.
La Corte ha sottolineato che l’interesse del minore, sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e da altri accordi internazionali, prevale sugli altri e impone di garantire determinati diritti al minore stesso: La Corte ha specificato che il riconoscimento dell’adozione straniera, o internazionale, non comporta una modifica dello status familiare del minore in Italia, ma solo il riconoscimento degli effetti giuridici che non sono in contrasto con i principi costituzionali italiani. La sentenza della Cassazione rappresenta un passo avanti significativo per le coppie non sposate che desiderano adottare a livello internazionale, in quanto la Cassazione conferma l’importanza del benessere del minore e l’apertura verso forme familiari diverse, in linea con gli standard internazionali in materia di diritti umani. Tuttavia, questa sentenza si applica solo ai casi in cui l’adozione è avvenuta all’estero con il consenso dei genitori biologici e previa indagine sugli adottanti da parte di un’agenzia pubblica. In Italia, infatti, l’adozione legittimante è ancora riservata alle sole coppie coniugate, mentre le coppie non sposate, sia eterosessuali che omosessuali, possono ricorrere solo alla ”adozione in casi particolari” che è diversa da quella internazionale. L’adozione in casi particolari è un tipo di adozione che si applica solo quando il minore non è in stato di abbandono e ha già dei legami affettivi con le persone che vogliono adottarlo.
Questo tipo di adozione non cambia il rapporto di parentela tra il minore e la sua famiglia biologica, quindi il minore conserva i suoi diritti e doveri verso i suoi genitori naturali, come il diritto all’assegno familiare o il dovere di assistenza. Inoltre, l’adozione in casi particolari non crea un rapporto di parentela tra i familiari dell’adottante e il minore adottato, quindi il minore non ha diritti e doveri verso i nonni, gli zii o i cugini dell’adottante. Questo significa che l’adozione in casi particolari non rende il minore uguale a un figlio naturale dell’adottante (cosiddetti effetti legittimanti). La differenza con l’adozione internazionale è che quest’ultima si applica quando il minore è in stato di abbandono e viene adottato da una coppia o da una persona singola residente in un paese diverso da quello di origine del minore. L’adozione internazionale produce effetti legittimanti, cioè rende il minore uguale a un figlio naturale dell’adottante e spezza il rapporto di parentela con la famiglia biologica. Chiaramente, questo tipo di adozione richiede una procedura più complessa e lunga, che coinvolge le autorità dei due paesi e che deve rispettare le convenzioni internazionali in materia di adozione.
Alcune associazioni e movimenti che si occupano di diritti delle famiglie arcobaleno hanno chiesto una riforma della legge sulle adozioni, che consenta anche alle coppie non sposate di accedere all’adozione legittimante, sia in Italia che all’estero, e che riconosca il diritto dei minori a crescere in una famiglia che li ami e li protegga, a prescindere dall’orientamento sessuale dei genitori e dal fatto che questi siano o meno spostati. Si tratta di una richiesta che trova il sostegno di una parte della giurisprudenza, che ha già riconosciuto in alcuni casi l’adozione del figlio del partner da parte di coppie omosessuali, sia unite civilmente che conviventi. Tuttavia, occorre sottolineare che non si tratta di sentenze che, a differenza della legge, non garantiscono una soluzione uniforme e sicura per tutti.
La sentenza della Cassazione, quindi, apre una nuova prospettiva per le coppie non sposate che vogliono adottare all’estero, ma non risolve il problema delle adozioni in Italia, che richiede un intervento legislativo che adegui la normativa nazionale ai principi costituzionali e internazionali, nel rispetto della dignità e dell’interesse di tutti i bambini e di tutte le famiglie.