Ardea, giusti i maxi canoni con stangata per lo stabilimento: il Tribunale dà ragione al Comune (tranne per un punto)

Ardea, la spiaggia rutula, foto Google Maps

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Ardea, è stata pubblicata quest’oggi 16 dicembre la sentenza del TAR Lazio che chiude dopo nove anni una lunga partita tra il Comune rutulo e il titolare del notissimo stabilimento balneare “S.”: i giudici danno sostanzialmente ragione al municipio che aveva imposto al notissimo stabilmento canoni super maggiorati. Al centro della lunghissima battaglia giudiziaria, difatti, vi erano le richieste di pagamento dei canoni demaniali marittimi maggiorati relativi a più annualità, più un super conguaglio. Dalle prime contestazioni sui ricalcoli fino alle richieste successive (dal 2011 in avanti), con importi attorno agli 11-12 mila euro l’anno per alcune annualità citate negli atti.

Perché Ardea ha vinto quasi tutto

Il punto non è solo “quanto” pagare, ma come si calcola il canone quando sull’area demaniale esistono strutture e manufatti. Il TAR, in sostanza, conferma la linea del Comune di Ardea: se le opere costruite su area demaniale sono considerate parte del patrimonio demaniale, il canone può essere più alto. Tradotto: per il giudice, il Comune di Ardea ha applicato correttamente la regola che distingue tra semplice uso dell’arenile e presenza di opere che incidono sul valore economico della concessione e ne comportano l’aumento.

La regola che cambia la partita: le opere “passano” allo Stato

La decisione ruota attorno a un concetto semplice ma dirompente: quando una concessione arriva a scadenza, le opere non facilmente rimovibili realizzate sull’area dal privato concessionario (quelle “stabili”, non le strutture stagionali) possono passare automaticamente al Demanio, salvo accordi diversi scritti nella concessione. Questo passaggio, per il TAR, giustifica l’inquadramento come “pertinenze demaniali” e quindi il canone maggiorato. È la base che fa crollare gran parte delle contestazioni dello stabilimento S. di Ardea.

Bar e ristorante: attività “commerciale” anche in spiaggia

Altro snodo: il Comune ha trattato alcune attività svolte nello stabilimento (come somministrazione e ristorazione) come attività commerciali ai fini dei criteri economici usati per il canone. Il TAR condivide: non è una disputa da addetti ai lavori, ma un effetto pratico chiaro—se l’attività produce reddito come un esercizio commerciale, il canone segue quella logica. Risultato: anche su questo fronte, il Comune porta a casa il punto.

L’unico colpo a vuoto del Comune: 2007-2010 “fuori tempo massimo”

C’è però un capitolo che Ardea perde. Il TAR annulla la nota comunale sul conguaglio 2007-2010: non per un vizio formale, ma perché è scattata la prescrizione. In parole povere: è passato troppo tempo e, senza atti che interrompano quel termine, il Comune non può più pretendere quelle somme. Inoltre, la Regione Lazio viene estromessa dal giudizio per mancanza di reale coinvolgimento nella contestazione. Spese legali: ognuno paga le proprie.