Atac, trasporto di Roma nord-est, stoccata del Tribunale a due bandi da 23 milioni: bordata alla poltrona del neo-presidente del CDA
Roma, è una correzione giudiziaria destinata a creare un vero e proprio tsunami dentro Atac e in Campidoglio quella tracciata da due sentenze del Tar del Lazio (che il nostro giornale ha potuto consultare) che riscrive la storia del trasporto pubblico a Roma nord-est da qui fino al 31 dicembre 2027. In poche ore, i giudici amministrativi del Lazio hanno difatti letteralmente smontano le aggiudicazioni con cui ATAC e Campidoglio avevano affidato due aree vaste (e costose) del trasporto pubblico capitolino a due aziende, ora ‘silurate’ dai giudici.
Due gare dal valore complessivo di circa 23 milioni di euro pubblici. Ieri è circolata la prima sentenza; oggi emerge anche la seconda, completando il quadro del vero e proprio disastro politico-burocratico di Atac. L’Ufficio Stampa Atac, da noi contattato, ci ha comunicato che l’azienda non ha “Ancora elementi e preferisce non commentare”.
La linea di settembre 2025 “stracciata” dal Tribunale
Il punto politico e tecnico è semplice. I giudici non si limitano a censurare singoli passaggi delle due aggiudicazioni, relative ai due sotto-lotti del bando. Ma riscrivono l’esito dei due affidamenti (uno per Roma nord e uno per Roma est) disposti da Atac e dal Comune di Roma e risalenti a settembre 2025. Le due aggiudicazioni del 24 settembre 2025 — con cui Atac ha confermato la doppia esclusione della prima classificata — sono state letteralmente stracciate dalla magistratura. I contratti già in esecuzione resi “Inefficaci dal 1° luglio 2026“, così si legge nelle due sentenze. “Con subentro – così spiegano i togati – del concorrente escluso, la società T.”.
È l’opposto della traiettoria voluta dall’azienda pubblica e sostenuta da Comune, CDA di Atac e Giunta Gualtieri. Non “continuità”, ma cambio obbligato di gestore e reset della strategia.
Un inizio in salita per il nuovo vertice Atac
Il doppio stop delle due aggiudicazioni di settembre 2025 arriva in un momento delicatissimo, per Atac. Mentre il neo-presidente del CDA, Alessandro Rivera, è in carica da appena otto mesi. Nominato il 18 giugno 2025, grazie alla spinta decisiva di sindaco Gualtieri e assessore Patanè. Tra l’altro, arrivato sulla poltrona più ambita di Atac dopo l’uscita di scena a dir poco burrascosa del predecessore. Un addio, in fretta e furia, che sarebbe legato a vicende personali e a un contesto divenuto complesso, sia sul piano giudiziario che mediatico. In molti, ritengono nei corridoi del Campidoglio e di Atac che la poltrona di Rivera in Atac sia stata colpita da una vera e propria bordata, con tale doppia sentenza, e che già ‘traballi’, così ci riferiscono fonti istituzionali che preferiscono non comparire.
“Soggetto non gradito”: la frase che pesa sul Campidoglio
Del resto, nelle motivazioni delle due sentenze, il Tribunale usa parole che hanno inevitabili ricadute politiche: parla di rilievi “pretestuosi” e arriva a ipotizzare che l’azione amministrativa sia stata orientata a trovare ragioni per escludere un operatore ritenuto “non gradito” dalla politica. È un passaggio che sposta l’asse dal merito tecnico alla tenuta della governance. Perché quando un TAR evoca lo “sviamento”, non sta solo correggendo una gara, sta dicendo che il processo decisionale non ha seguito la rotta della neutralità amministrativa.
“Per l’effetto – scrivono i giudici in una delle due sentenze – devono essere annullati i provvedimenti impugnati e deve essere dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con la seconda in graduatoria.
Da notare, sul punto, che le giustificazioni offerte in sede processuale a sostegno di tale scelta sono contraddittorie con la motivazione svolta dal RUP con riguardo alla scelta di sottoporre a verifica l’offerta di Trotta, e basate esclusivamente sulla “portata strategica dell’affidamento”, che, come ovvio, resta tale chiunque sia l’aggiudicatario.
Quest’ultimo elemento, unitamente alla pretestuosità di numerosi dei rilievi opposti alla ricorrente in sede di seconda verifica (come sottolineati nel corpo della motivazione), e ancora alla palese illegittimità nella quale era incorsa la stazione appaltante in sede di prima verifica, negando il contraddittorio a Trotta, convincono il Tribunale che l’eccesso di potere si sia manifestato anche nella forma dello sviamento, atteso che la condotta complessiva dell’amministrazione non è stata tesa ad appurare secondo buona fede se l’offerta della ricorrente fosse seria, o no, ma, piuttosto, a ricercare motivi per escludere un soggetto non gradito.”
Cosa viene annullato, in due righe (e perché conta)
La vicenda nasce da una gara per il “sub-affidamento del servizio di trasporto pubblico locale”, articolata in due lotti (Nord-Ovest ed Est) e con durata dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2027. La prima classificata, T. B. S., viene esclusa perché ritenuta non in grado di garantire l’avvio operativo del servizio nei tempi richiesti, soprattutto per disponibilità dei mezzi e infrastrutture di ricarica. Il TAR, però, rovescia il presupposto: non basta dubitare, servono prove solide, e la verifica non può trasformarsi in una caccia all’incongruenza formale.
Sentenza “Est”: stop al contratto e subentro dal 1° luglio 2026
Nel lotto Est, Atac aveva assegnato l’appalto alla seconda classificata. La sentenza annulla l’esclusione di T. e dichiara l’inefficacia del contratto dal 1° luglio 2026, fissando quella data per consentire un passaggio ordinato di consegne. È un punto chiave: il Tribunale non “congela” soltanto, programma il cambio di gestore, indicando una decorrenza che evita l’interruzione immediata e consente al nuovo affidatario di preparare mezzi e assetti operativi.
Sentenza “Nord-Ovest”: stesso schema, cambia l’aggiudicatario
Nel lotto Nord-Ovest lo schema si ripete. Anche qui l’appalto era finito alla seconda graduata e anche qui il TAR annulla gli atti-chiave che avevano consolidato l’esclusione della prima classificata. L’effetto è identico: contratto inefficace dal 1° luglio 2026 e subentro di Trotta per la parte residua dell’affidamento. La conseguenza politica è immediata: non si tratta di un inciampo circoscritto, ma di una bocciatura “a pacchetto” dell’impostazione con cui Atac e Campidoglio avevano tentato di chiudere la partita.
I nodi tecnici, raccontati senza tecnicismi
La controversia non ruota attorno a un prezzo “troppo basso”, ma alla capacità di far partire il servizio con autobus (in larga parte elettrici), colonnine di ricarica e interventi infrastrutturali nei tempi previsti. Il TAR contesta che Atac abbia trattato come inaffidabili documenti che, secondo i giudici, dimostravano un impegno serio (proposte firmate, disponibilità di fornitura, cronoprogrammi) e critica l’assenza di una dimostrazione “forte” dell’impossibilità operativa. Secondo snodo: la parità di trattamento. Se la verifica viene giustificata come strategica, non può colpire un solo concorrente.