Cospito, i giudici rifiutano i domiciliari: sta male perché lo vuole lui, rimane dove sta

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I giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, chiedeva che il detenuto potesse scontare la sua pena ai domiciliari, a casa della sorella. Con l’ordinanza depositata i giudici hanno respinto anche la richiesta della difesa di disporre ”in via permanente la collocazione del detenuto nell’attuale reparto di medicina protetta” dell’ospedale San Paolo di Milano. Con un provvedimento motivato, i giudici – tenuto conto delle relazioni della Dna e della procura di Torino che evidenziano “l’estrema pericolosità sociale del detenuto in ragione dei suoi collegamenti con l’associazione terroristica denominata Fai/Fri, attualmente ancora operativa” – hanno rigettato l’istanza della difesa.

Lo stato di Cospito diretta conseguenza della sua condotta

Istanza che nulla attiene con il 41 bis ma riguarda esclusivamente la compatibilità delle condizioni di Cospito con il regime carcerario. Il collegio di Milano – composto dalla presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa, dal magistrato Ornella Anedda e da due esperti, citando espressamente sentenze della Suprema Corte, evidenzia come i domiciliari non possono essere concessi se lo stato di salute viene determinato da comportamenti propri. “Dagli atti risulta che l’attuale condizione clinica del detenuto Alfredo Cospito è diretta conseguenza dello sciopero della fame che egli sta portando avanti fin dall’ottobre 2022”. Una forma di protesta non violenta che lo porta ad assumere solo acqua, sale, zucchero e integratori (di recente questi ultimi rifiutati) per protestare contro il regime speciale del 41 bis.

Lo sciopero della fame frutto di un ragionamento preordinato e consapevole

Lo sciopero della fame “è frutto di un ragionamento preordinato e consapevole”, sostengono i giudici. “Da nessun elemento in atti, si trae che la scelta di Cospito di intraprendere e, attualmente, proseguire nello sciopero della fame, possa essere ricondotta a tratti disfunzionali di personalità. Ciò in quanto dalle relazioni sanitarie in atti e anche all’esito del consulto psichiatrico risulta che il Cospito è lucido, collaborante, non emergono alterazioni della percezione né acuzie psichiatriche in atto ed egli appare consapevole dei rischi connessi alla prosecuzione del regime dietetico”. Un rifiuto a sospendere lo sciopero della fame con cui esprime “il suo spazio di autodeterminazione, al fine di provocare gli effetti di cambiamento a livello giudiziario, politico e legislativo sopra riportati e dallo stesso auspicati”.

I giudici non dovevano esprimersi sul 41 bis ma solo sulla compatibilità del regime carcerario

Le sue condizioni di salute non si pongono in contrasto “con il senso di umanità”, ma anzi – a dire del tribunale di Sorveglianza – proprio “l’ubicazione nel reparto ospedaliero” del San Paolo consentono “il più attento monitoraggio clinico concepibile” di cui Cospito necessita. “La strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa, al pari della motivazione che ha indotto la forma di protesta e che non rileva in alcun modo in questa sede, preposta alla valutazione della compatibilità dello stato detentivo con la condizione sanitaria”. Lo scrivono ancora i giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano.

Ecco perché il collegio respinge l’istanza

I giudici poi hanno respinto la richiesta di domiciliari così come un suo ricovero permanente nel reparto dell’ospedale San Paolo, perché la detenzione “non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena. Le condizioni oggettive del Cospito, certamente precarie e a grave rischio – soprattutto di complicanze cardiologiche, neurologiche e metaboliche – sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta sulla quale permane un discreto compenso cardio-circolatorio e – attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova – il più attento monitoraggio clinico concepibile”. Il collegio non può quindi, in adesione agli orientamenti della Corte Suprema e alla stessa giurisprudenza dello stesso tribunale, che respingere l’istanza.

Non si possono dare i domiciliari a chi autodetermina la sua salute

Lo sciopero della fame di Cospito sarebbe secondo i giudici strumento per una battaglia più ampia. “Egli appare determinato nel rifiuto delle terapie proposte, esprimendo così il suo spazio di autodeterminazione, al fine di provocare gli effetti di cambiamento a livello giudiziario, politico e legislativo dallo stesso auspicati. Cospito è lucido, collaborante, non emergono alterazioni della percezione, né acuzie psichiatriche in atto ed egli appare consapevole dei rischi connessi alla prosecuzione del regime dietetico”, scrivono i giudici. La sua è una volontà che cozza con gli orientamenti della Corte Suprema – non si possono concedere i domiciliari a chi autodetermina le sue condizioni di salute – e che lo costringe alla detenzione, nonostante le condizioni di salute che non contrastano con “il senso di umanità della pena”.

Il ricovero consente di monitarlo al meglio

Il digiuno, come forma di protesta, determina l’attuale condizione clinica di Cospito “(allo stato ancora reversibile) e sta determinando inesorabilmente il suo peggioramento” e “l’attuale ricovero in un reparto ospedaliero (seppur in regime carcerario) disposto proprio per garantire ad Alfredo Cospito il massimo grado di tutela del suo diritto alla salute. Posto che, solo grazie a tale modalità detentiva è possibile effettuare il monitoraggio costante (attualmente anche tramite l’osservazione in telemetria) delle sue condizioni di salute e garantire così l’immediato intervento del personale sanitario in caso di insorgenza di complicazioni”, scrivono i giudici.

Anche i giudici di Sassari rigettano la rischiesta

Anche i giudici del tribunale della Sorveglianza di Sassari hanno rigettato la richiesta di differimento pena ”per motivi di salute” per Alfredo Cospito. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, aveva chiesto che l’anarchico potesse scontare la sua pena ai domiciliari. “Nel caso in esame è assolutamente pacifico che l’attuale, precario stato di salute del detenuto – scrivono i giudici della Sorveglianza di Sassari – costituisce la conseguenza del digiuno che questi porta avanti con determinazione dal 20 ottobre. Nonché del suo ripetuto e cosciente rifiuto di assumere le terapie consigliate e di adottare i protocolli di rialimentazione proposti dai medici in più occasioni documentate”.