Cyberstalking: cosa rischia chi perseguita una persona online?
Chi perseguita una persona attraverso smartphone, email, social network o applicazioni di messaggistica può rischiare una pena superiore rispetto a quella prevista per lo stalking commesso senza strumenti digitali.
In Italia il cyberstalking non costituisce un reato autonomo. Queste condotte possono rientrare negli atti persecutori disciplinati dall’articolo 612-bis del Codice penale.
La pena base prevista per lo stalking va da 1 anno a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Quando il fatto viene commesso attraverso strumenti informatici o telematici, come chat, email o social network, la legge prevede un aumento della pena.
Non basta, però, ricevere un singolo messaggio sgradito. Per parlare di cyberstalking servono condotte ripetute capaci di provocare conseguenze concrete nella vita della vittima.
Prima di saltare a conclusioni affrettate ti consiglio di contattare uno studio specializzato come quello dell’avvocato penalista di Roma Mattia Fontana. Per trovare i recapiti puoi consultare il sito avvocatomattiafontana.com.
Cos’è il cyberstalking?
Il cyberstalking è una forma di persecuzione realizzata attraverso strumenti digitali.
Può manifestarsi con comportamenti come:
- inviare decine di messaggi dopo essere stati bloccati;
- creare nuovi profili per ricontattare la vittima;
- controllare in modo ossessivo accessi, spostamenti e attività online;
- pubblicare informazioni private o fotografie senza consenso;
- inviare minacce attraverso chat, email o messaggi vocali;
- contattare amici, familiari o colleghi della vittima;
- accedere abusivamente ai suoi account;
- fingere di essere la vittima utilizzando un profilo falso.
Questi comportamenti non configurano automaticamente il reato di atti persecutori. Devono essere reiterati e provocare almeno una delle conseguenze indicate dalla legge.
In base ai fatti, alcune condotte possono inoltre integrare altri reati, come minaccia, diffamazione, accesso abusivo a un sistema informatico, sostituzione di persona o diffusione illecita di immagini intime.
Quando le molestie online diventano cyberstalking?
Perché si configuri il reato, le minacce o le molestie devono ripetersi nel tempo.
Le condotte devono inoltre provocare almeno uno di questi effetti:
- un perdurante e grave stato di ansia o paura;
- un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto;
- un cambiamento delle normali abitudini di vita.
È sufficiente che si verifichi una sola di queste conseguenze.
Una vittima, per esempio, potrebbe cambiare numero di telefono, chiudere i propri profili social, modificare il percorso per andare al lavoro o evitare determinati luoghi per paura di incontrare la persona che la perseguita.
Anche uno stato di ansia grave e duraturo può assumere rilievo. Non serve necessariamente che la vittima abbandoni il lavoro o cambi abitazione: bisogna valutare l’effetto concreto prodotto dalle condotte persecutorie.
Un singolo commento offensivo, invece, di regola non basta per configurare il cyberstalking, perché l’articolo 612-bis richiede comportamenti reiterati. Quel messaggio può comunque essere rilevante per altri reati ad es. la diffamazione o le minacce.
Cosa rischia chi fa cyberstalking?
Chi commette atti persecutori rischia, nell’ipotesi base, la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
Nel cyberstalking la pena viene aumentata perché il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Quando la legge stabilisce semplicemente che la pena “è aumentata”, senza indicare una misura differente, l’aumento può arrivare fino a un terzo. Questo significa che la pena concreta può superare il massimo previsto per l’ipotesi base. La quantificazione finale dipende però dalle circostanze del caso, dalle eventuali attenuanti e dalle altre aggravanti contestate.
In pratica, non esiste una pena identica per ogni caso di cyberstalking.
Inviare messaggi insistenti per pochi giorni viene valutato diversamente rispetto a una persecuzione durata mesi, accompagnata da minacce, accessi abusivi agli account e pubblicazione di informazioni private.
Quali aggravanti aumentano la pena?
L’utilizzo di strumenti digitali rappresenta già un’aggravante prevista dall’articolo 612-bis.
La stessa aggravante si applica quando il cyberstalking viene commesso:
- dal coniuge, anche separato o divorziato;
- da una persona legata in passato alla vittima da una relazione affettiva;
- dall’attuale partner della vittima.
La pena poi può essere aumentata fino alla metà quando il fatto viene commesso:
- contro un minorenne;
- contro una donna in stato di gravidanza;
- contro una persona con disabilità;
- utilizzando armi;
- da una persona travisata, cioè per esempio con il volto coperto.
La normativa prevede inoltre un aumento da un terzo a due terzi quando gli atti persecutori contro una donna vengono commessi come forma di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio, oppure in seguito al rifiuto di iniziare o continuare una relazione affettiva.
Cyberstalking dell’ex partner: la pena aumenta?
Il cyberstalking commesso dall’ex partner rientra espressamente tra le ipotesi aggravate.
Può accadere quando, dopo la fine della relazione, una persona:
- invia messaggi a ogni ora;
- controlla l’ultimo accesso sulle applicazioni;
- crea account falsi dopo essere stata bloccata;
- pubblica foto o conversazioni private;
- minaccia il nuovo partner della vittima;
- utilizza password conosciute durante la relazione;
- installa applicazioni per controllare la posizione.
La pena aumenta quando gli atti persecutori vengono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da una persona che ha avuto una relazione affettiva con la vittima.
La fine della relazione non autorizza quindi a controllare gli account, seguire gli spostamenti o contattare ripetutamente una persona che ha chiesto di interrompere ogni comunicazione.
Cosa succede se il cyberstalker è già stato ammonito?
Prima di presentare querela, la vittima può chiedere al Questore un ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte.
Il Questore raccoglie le informazioni disponibili e, se ritiene fondata la richiesta, ammonisce formalmente il soggetto invitandolo a interrompere il comportamento.
Se la persona continua a commettere atti persecutori dopo l’ammonimento:
- la pena viene aumentata;
- il procedimento può iniziare d’ufficio;
- non è più necessaria una nuova querela della vittima.
Queste conseguenze si applicano anche quando la nuova persona perseguitata è diversa da quella che aveva richiesto il primo ammonimento.
L’ammonimento non sostituisce gli interventi urgenti. Quando esiste un pericolo immediato per la sicurezza della vittima, è necessario contattare il 112.
Entro quanto tempo si può denunciare il cyberstalking?
Il reato di atti persecutori è normalmente procedibile a querela della persona offesa.
La querela deve essere presentata entro 6 mesi dal fatto. La remissione può avvenire soltanto durante il processo penale e diventa irrevocabile quando il cyberstalking è stato commesso attraverso minacce gravi e reiterate.
Si procede invece d’ufficio quando:
- la vittima è minorenne;
- la vittima è una persona con disabilità;
- gli atti persecutori sono collegati a un altro reato procedibile d’ufficio;
- l’autore era già stato ammonito dal Questore.
Quali prove servono per denunciare il cyberstalking?
Le prove digitali devono mostrare non soltanto il singolo messaggio, ma la continuità della persecuzione.
Ecco cosa conservare:
- screenshot completi con data, ora e nome del profilo;
- email originali;
- esportazioni delle conversazioni;
- messaggi vocali;
- registro delle chiamate;
- link e indirizzi dei profili utilizzati;
- fotografie dei contenuti pubblicati;
- nomi delle persone contattate dal cyberstalker;
- referti medici o psicologici;
- denunce precedenti e richieste di intervento.
È utile creare una cronologia ordinata. Puoi annotare per ogni episodio la data, il canale utilizzato, il contenuto ricevuto e le conseguenze prodotte.
Raccogliere e datare le prove aiuta le autorità a valutare la gravità delle condotte e rafforza la ricostruzione della vittima.
Bloccare il cyberstalker cancella le prove?
Bloccare un account serve a interrompere il contatto, ma prima è opportuno conservare ciò che può essere utile per la denuncia.
Per iniziare:
- acquisisci gli screenshot completi;
- salva o esporta la conversazione;
- copia il link del profilo;
- annota data e ora;
- cambia le password degli account;
- attiva l’autenticazione a due fattori;
- blocca e segnala il profilo alla piattaforma.
Non rispondere con minacce o insulti. Una reazione impulsiva può rendere più difficile comprendere la sequenza degli eventi.
Cyberstalking e profili falsi: si può risalire all’autore?
Utilizzare un profilo falso non rende automaticamente anonimo l’autore.
Durante le indagini possono essere acquisiti dati tecnici (indirizzo IP), informazioni sugli accessi e altri elementi utili a collegare il profilo a una persona. Anche il linguaggio utilizzato, gli orari dei messaggi, le fotografie pubblicate e le informazioni conosciute soltanto da poche persone possono contribuire alla ricostruzione.
Per questo è importante non limitarsi a segnalare il profilo alla piattaforma.
Prima che venga chiuso, conserva:
- username completo;
- link del profilo;
- immagine del profilo;
- messaggi ricevuti;
- data di creazione, quando visibile;
- nomi degli altri account collegati.
La chiusura del profilo non elimina necessariamente il problema. Chi commette cyberstalking può creare nuovi account o spostarsi su un’altra applicazione. Ogni nuovo contatto deve essere inserito nella stessa cronologia.
Cosa fare quando si subisce cyberstalking
Quando i messaggi diventano insistenti, minacciosi o invasivi, non aspettare che la situazione peggiori.
Conserva subito le prove, informa una persona di fiducia e limita le informazioni visibili sui tuoi profili. Evita di pubblicare in tempo reale il luogo in cui ti trovi.
Se temi per la tua sicurezza, contatta il 112. Per presentare una querela o chiedere l’ammonimento del Questore puoi rivolgerti ad un avvocato penalista o alle forze dell’ordine, portando con te una cronologia degli episodi e una copia delle prove raccolte.
L’assistenza di un avvocato penalista permette di verificare se le condotte integrano il reato di atti persecutori, organizzare il materiale raccolto e valutare gli strumenti di tutela più adatti al caso concreto.