Fiumicino ferma il campeggio sul mare: “È abusivo”, ma il Tribunale boccia (sonoramente) il Comune

Fiumicino, il camping sul mare, foto Google Maps

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Fiumicino, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato l’ordinanza con cui il Comune di Fiumicino aveva imposto la cessazione di un presunto “campeggio abusivo” allestito in via della Pesca 168, sul mare. Secondo i giudici amministrativi, l’atto comunale era privo di motivazioni concrete e non conteneva elementi sufficienti per qualificare l’area come una vera e propria struttura ricettiva all’aperto.
La sentenza, depositata il 28 ottobre 2025 (n. 18730/2025), rappresenta una netta bocciatura dell’operato dell’amministrazione comunale, che aveva accusato l’Associazione Europea Operatori di Polizia di gestire un’attività extra-alberghiera senza autorizzazione.

Il caso: un camper e un’accusa di “campeggio abusivo”

Tutto nasce nell’agosto 2022, quando la Polizia Locale di Fiumicino effettua un sopralluogo in un terreno privato dell’associazione, riscontrando la presenza di un camper collegato a prese di corrente e ad allacci idrici. Gli agenti redigono un verbale di violazione, accusando il presidente dell’associazione di aver “attivato una struttura ricettiva all’aperto senza la prescritta SCIA”, ossia senza la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Secondo i vigili, l’area era adibita a sosta di autocaravan e consentiva anche l’accesso esclusivo a una spiaggia vicina, configurando di fatto un campeggio non autorizzato. Da lì scatta l’ordinanza dirigenziale n. 86 del 20 agosto 2022, con cui il Comune ordina la cessazione immediata dell’attività.

La difesa: “Non era un campeggio, ma un fraintendimento”

L’associazione ha impugnato il provvedimento davanti al Tar, sostenendo che non vi fosse alcuna attività ricettiva in corso. Secondo la ricostruzione della difesa, il camper presente nell’area apparteneva a un privato che aveva semplicemente parcheggiato il mezzo per effettuare lavori di manutenzione prima di una partenza. Nessun campeggio, nessuna ospitalità e nessun fine commerciale. L’associazione, inoltre, ha ricordato di svolgere da anni attività civiche e ambientali sul territorio, non legate in alcun modo al turismo o all’accoglienza.

La decisione del TAR: “Verbale troppo generico, mancano prove”

I giudici amministrativi hanno accolto integralmente il ricorso. Il Tar ha evidenziato che il verbale della Polizia Locale – unico elemento su cui si basava l’ordinanza comunale – era “generico e privo di specifici dettagli” in grado di dimostrare la presenza di una struttura ricettiva.
Non veniva riportata neppure la targa del veicolo, né risultavano indicati elementi concreti come la presenza di più mezzi, segnaletica o strutture tipiche dei campeggi. Mancava, inoltre, qualsiasi riferimento certo all’associazione indicata nel verbale, che veniva citata solo in modo indiretto sulla base di dichiarazioni sommarie.
Una leggerezza che, secondo il Tribunale, mina la validità stessa dell’ordinanza: “La descrizione dei luoghi è talmente generica – scrivono i giudici – da poter valere per qualsiasi altra area del territorio”.

Comune bocciato per difetto di motivazione

Il Tar ha così stabilito che l’atto comunale non era adeguatamente motivato e che mancavano i presupposti previsti dalla legge regionale 13/2007 per contestare l’esercizio abusivo di una struttura extra-alberghiera.
Il provvedimento è stato dunque annullato, con una decisione che pone un limite importante all’uso di ordinanze “standard” da parte dei Comuni, soprattutto in materia di sanzioni amministrative.
Pur riconoscendo la complessità del lavoro di controllo sul territorio, il Tribunale ha sottolineato che i poteri repressivi devono essere esercitati con rigore e sulla base di prove documentate, non di percezioni o deduzioni.

Nessun risarcimento, ma spese compensate

La sentenza, pur annullando l’ordinanza comunale, non prevede il pagamento delle spese legali da parte del Comune di Fiumicino Il Tar, infatti, ha deciso di compensare le spese di lite tra le parti, riconoscendo la “peculiarità del caso” e le modalità con cui si è svolta la vicenda.
Resta tuttavia un messaggio chiaro: i controlli amministrativi devono poggiare su accertamenti puntuali e documentati. In mancanza di ciò, ogni provvedimento può essere considerato illegittimo.

Una decisione che fa giurisprudenza

La sentenza del Tar Lazio non riguarda soltanto l’associazione ricorrente. Essa introduce un principio di più ampia portata: le amministrazioni locali devono motivare in modo circostanziato i propri provvedimenti, soprattutto quando incidono sulla libertà di associazioni o soggetti privati.
In un territorio come quello di Fiumicino, dove le attività turistico-ricettive all’aperto si moltiplicano, la decisione del Tribunale impone maggiore cautela nell’etichettare come “abusiva” qualsiasi forma di sosta o parcheggio di camper.
Un richiamo al buon senso amministrativo, ma anche a un uso corretto del potere pubblico. Perché, come ricorda la sentenza, “non basta un camper per fare un campeggio”.