Fiumicino, salta il Piano edile: il Comune dovrà restituire 78mila € a due costruttori o “Compensarli in altro modo”

Fiumicino, salta il Piano edile, vale a dire la lottizzazione: il Comune dovrà restituire 78mila € a due costruttori o “Compensarli in altro modo“, così hanno stabilito i giudici del Tar Lazio. La decisione arriva proprio da una recente sentenza del Tar del Lazio. Il caso ruota attorno a un intervento urbanistico previsto da un piano di lottizzazione, che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di nuove abitazioni e opere pubbliche su un’area del territorio comunale, nei pressi di Via Portuense.
Le società proponenti, come previsto dalla normativa, avevano anticipato circa 78mila euro a titolo di contributi concessori, un passaggio necessario per avviare l’iter e firmare la convenzione urbanistica. Ma quella firma non è mai arrivata.

La convenzione mai firmata tra privato e Fiumicino
La mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica ha bloccato almeno parte dell’iter, rendendo impossibile l’attuazione del piano edile. Secondo la ricostruzione fornita durante il processo giudiziario, l’accordo non è mai stato concluso a causa di ritardi amministrativi e incertezze procedurali, di cui parte della responsabilità sarebbe stata attribuita alla pubblica amministrazione.
Nonostante l’assenza di un titolo giuridico valido, l’amministrazione comunale ha trattenuto le somme versate dalle società, sostenendo che l’iter fosse stato comunque avviato e che parte dell’importo corrispondesse a oneri comunque dovuti.
Il ricorso delle società costruttrici e dei costruttori
Le due società hanno deciso di impugnare la decisione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo la restituzione dell’intera somma o, in alternativa, una compensazione con altri eventuali crediti nei confronti del Comune. Il TAR ha accolto tali richiesta il 25 giugno scorso.
La sentenza del Tar del Lazio
Il Tar ha accolto il ricorso delle società, stabilendo un principio chiaro: in assenza di una convenzione urbanistica sottoscritta, il versamento effettuato dalla società non può essere trattenuto dall’amministrazione comunale.
Secondo la sentenza, la mancanza del presupposto giuridico rende indebito il trattenimento della somma. Il Comune dovrà dunque restituire l’importo o, se preferisce, attivare una forma di compensazione. Il pronunciamento dei giudici amministrativi rappresenta un precedente significativo per situazioni analoghe, riaffermando i limiti dell’azione pubblica in materia urbanistica.
Prossime mosse e possibili conseguenze
Ora l’amministrazione dovrà decidere se procedere con il rimborso diretto o con una compensazione. Quest’ultima potrebbe consistere nell’attribuzione di un credito da utilizzare in future iniziative edilizie o urbanistiche, magari su un’altra area del territorio comunale.
La decisione avrà anche implicazioni contabili per il bilancio dell’ente. Inoltre, il caso potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi da parte di soggetti che si trovano in situazioni simili. La sentenza sottolinea infatti la necessità di rigore giuridico e correttezza amministrativa nella gestione dei rapporti tra pubblico e privato, specialmente quando si tratta di risorse anticipate per piani mai attuati.
