“Il divieto italiano alla nave Humanity 1 è giustificato e legittimo”

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Il divieto imposto dal Governo italiano alla nave Humanity 1 di sostare in acque italiane oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute, “è giustificato e legittimo”. Lo dice all’Adnkronos il marittimista Giuseppe Loffreda di Legal4Transport. E commenta il decreto interministeriale del 4 novembre 2022 emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con quello della Difesa e delle Infrastrutture.

La nave non ha operato in linea con le norme europee e nazionali

“Il Decreto richiama tra l’altro le norme internazionali europee e nazionali del regime Frontex”, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a cui è affidato il funzionamento del sistema di controllo e gestione delle frontiere esterne dello Spazio Schengen e dell’Unione europea. “Norme contravvenute dall’attività svolta dalle navi Ong in materia di soccorso in mare. Così come riporta il decreto, le navi non hanno operato in linea, altresì, con le norme europee e nazionali in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”.

Sbagliate le contestazioni al Viminale

Secondo il giurista, è inoltre irrilevante quanto contestato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispetto al fatto che il Decreto citi, nelle premesse, “il regolamento (Ue) 2016/1624, non più in vigore dal 31/12/2020. E’ un fatto ininfluente in quanto quel regolamento abrogato e sostituito dal Regolamento (Ue) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Il cui snodo centrale è l’Agenzia europea comunemente nota come Frontex.

La nave deve considerare il nuovo Regolamento

Il riferimento al vecchio regolamento quindi dovrebbe intendersi sostituito con il riferimento al nuovo”, precisa. “Ciò che qui conta – rimarca lo specialista in diritto della navigazione – è rilevare che l’Italia deve rispettare le regole. Il ventesimo considerando del nuovo Regolamento 2019/1896 precisa infatti che la sua attuazione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Né sugli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

L’Italia ha solo l’obbligo di salvaguardare la vita umana

Né in base alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo. O alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria. Nella fattispecie – conclude Loffreda – della nave Humanity 1, l’Italia ha l’obbligo di salvaguardare la vita umana, come sta facendo”.