Il Lazio verso la chiusura totale per Covid: ecco cosa cambia con la zona rossa

Lazio zona rossa

Che il Lazio diventi zona rossa da lunedì «è possibile guardando i dati, è forse la regione italiana che di più è stata in zona gialla, però queste varianti sono molto invasive e pericolose, quindi sono giuste le nuove regole se arriveranno. Continuo a fare un appello. E’ il tempo di tornare davvero a una responsabilità individuale dei comportamenti, le regole danno indicazioni ma siamo noi a fare la differenza. Deve tornare alta l’attenzione, perché le varianti sono pericolose». Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Da lunedì, a quanto si apprende, i varchi Ztl del centro di Roma dovrebbero restare aperti se sarà decisa la zona rossa per il Lazio.

Di seguito alcune risposte alle domande più frequenti su cosa si può e non si può fare attualmente in zona rossa, così come illustrate nelle faq del governo che, si precisa, tengono conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono infatti adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale.

SPOSTAMENTI IN ZONA ROSSA

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma). Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

AUTODICHIARAZIONE

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

SCUOLE

In zona rossa tutti gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori, devono chiudere.

BAR E RISTORANTI

In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

NEGOZI

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

VIOLAZIONI

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto.