Lazio, il Tar boccia la Regione: il medico di famiglia non è obbligato a scrivere le prescrizioni dello specialista

ricette medico

Una ricetta non è un semplice clic su un computer. E un medico di famiglia non può trasformarsi nel notaio delle decisioni prese da altri specialisti. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, che ha annullato una parte della delibera con cui la Regione Lazio aveva cercato di alleggerire il peso delle liste d’attesa, imponendo ai medici di medicina generale di limitarsi a formalizzare le prescrizioni decise dagli specialisti delle strutture private accreditate non abilitate a emettere la ricetta elettronica.

Una sentenza destinata ad avere un impatto importante sull’organizzazione della sanità regionale e sul ruolo dei medici di base, perché ribadisce un principio chiave: prescrivere una visita, un esame o una terapia è un atto clinico e professionale, non un adempimento burocratico.

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La decisione del Tar: il medico deve poter decidere

Con la sentenza n. 11984 del 2026, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dagli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Lazio, che avevano contestato la legittimità della delibera regionale n. 1344 del 30 dicembre 2025.

Il provvedimento prevedeva che, quando uno specialista di una struttura privata accreditata non era abilitato a emettere la ricetta dematerializzata, potesse comunque prenotare la prestazione demandando al medico di medicina generale la semplice emissione della prescrizione elettronica. Secondo il Tar, questo meccanismo svuotava completamente il ruolo del medico prescrittore.

Nelle motivazioni della sentenza i giudici sono chiari. Pur riconoscendo che ridurre le liste d’attesa rappresenta un obiettivo legittimo della Regione, spiegano che tale finalità non può essere raggiunta comprimendo l’autonomia professionale del medico. La prescrizione, sottolinea il Tribunale amministrativo, non è un atto meramente amministrativo, ma rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il medico esercita la propria attività diagnostica e terapeutica. Per questo motivo chi firma una ricetta mantiene sempre la piena responsabilità professionale della decisione e deve poter valutare autonomamente il caso clinico, decidendo se confermare o meno quanto indicato dallo specialista.

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Cosa cambia dopo la sentenza

La sentenza richiama anche l’Accordo collettivo nazionale della medicina generale, che riconosce al medico la facoltà di prescrivere prestazioni sulla base della propria valutazione professionale, anche quando ritenga non necessaria una visita diretta del paziente.

I giudici ricordano inoltre l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale, secondo cui l’autonomia tecnica e la responsabilità del medico costituiscono principi fondamentali dell’attività sanitaria. Costringere un professionista ad applicare automaticamente decisioni assunte da altri significherebbe privarlo della propria autonomia clinica.

La decisione del Tar non mette in discussione la possibilità per la Regione Lazio di adottare strumenti organizzativi per migliorare la gestione delle liste d’attesa. Fissa però un limite preciso: nessun intervento amministrativo può trasformare il medico di famiglia in un semplice esecutore materiale delle indicazioni formulate da altri professionisti. Ogni prescrizione continua a richiedere una valutazione clinica personale. È questa, secondo il Tribunale amministrativo, la garanzia che tutela sia il paziente sia il medico che sottoscrive l’atto.

La sentenza segna così un punto fermo in un dibattito aperto da mesi nella sanità laziale: la digitalizzazione e la semplificazione organizzativa possono velocizzare i percorsi, ma non possono cancellare il principio cardine della professione medica, quello della responsabilità diretta nelle scelte diagnostiche e terapeutiche.