Molesta l’ex moglie: stalker egiziano condannato a 3 anni

stalker egiziano

Una serie di condotte persecutorie nei confronti della ex compagna, cittadina italiana, fino a costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e la prima misura adottata nei confronti di uno stalker egiziano: il divieto di avvicinamento – divieto più volte violato avvicinandosi ripetutamente all’abitazione, soprattutto in orari notturni, e presso il luogo di lavoro della sua ex.

Lo stalker egiziano non ha rispettato i divieti

Tutti episodi accertati dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, che hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma e notificata al 33enne che, senza una fissa dimora, è stato rintracciato all’interno di un’abitazione a Torvaianica. Dovrà espiare 3 anni e 1 mese di reclusione.

Lo sportello rosa è opeativo per tutelare le donne e per agire di fronte allo stalking. I cosiddetti atti persecutori. Sono considerati atti persecutori intesi come molestie e/o minacce ripetute, tali da turbare le tuo normali condizioni di vita e mettere in un stato di insicurezza e di timori per la vittima, i seguenti comportamenti:

Telefonate e/o sms di minacce e insulti. Comportamenti ossessivi per attenzioni non richieste. Appostamenti fuori dal luogo di lavoro o sotto casa. Danneggiamenti intenzionali a cose di tua proprieta (la macchina, la cassetta della posta, la porta di casa ecc. Minacce a persone unite alla vittima da un legame affettivo.

E’ possibile ottenere una forma di tutela solo presentandosi ad un organo di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato o Carabinieri e raccontando quanto succede

La persona molestatrice sarà chiamata ed ammonita senza che per questo si instauri un procedimento penale. Infatti non e assolutamente necessario presentare querela o denuncia da parte della vittima. Il Questore con l’ammonimento, invita l’autore degli atti persecutori ad interrompere ogni interferenza nella vita della vittima e lo avverte che la ripetizione della sua condotta potrebbe assumere rilevanza penale. In questo stadio non esiste alcun procedimento penale e l’ammonimento non viene iscritto sul certificato penale dell’ammonito.

Si procede però d’ufficio se il soggetto e stato precedentemente ammonito. Oppure  se il fatto e stato commesso nei confronti di un minore o di un disabile. O, ancora, se il reato e connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio