Nettuno, gravi abusi nello storico stabilimento in centro: Tribunale conferma la ‘mazzata’ del Comune

Nettuno, l'area in cui si trova lo stabilimento, foto Google Maps dall'alto

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Nettuno, gravi abusi nello storico stabilimento in centro: il Tribunale conferma la ‘mazzata’ del Comune. Nettuno, con sentenza pubblicata quest’oggi 9 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha messo un punto fermo su una lunga vicenda urbanistica che coinvolge uno storico stabilimento balneare situato nel cuore di Nettuno. Stabilimento attivo nell’area compresa tra il porto e il Santuario di Santa Maria Goretti. Al centro della controversia.

Lo stabilimento “L. S. II”, gestito dalla società S. II s.a.s., è quindi destinatario di un ordine di demolizione per opere abusive realizzate su suolo demaniale, emessa dal Comune e confermata dal Tribunale. I giudici hanno respinto in toto il ricorso presentato dalla società, confermando la legittimità dell’azione repressiva avviata dal Comune. Una decisione che rappresenta una dura sconfitta per la gestione privata della struttura e un segnale chiaro a tutela della legalità urbanistica sulle coste laziali. La società, ovviamente, ha facoltà di presentare ricorso di secondo grado contro tale sentenza di primo grado.

Nettuno, lunga battaglia legale con lo storico stabilimento in centro

La vicenda affonda le radici nel 2015, quando il Comune di Nettuno emette un’ingiunzione di demolizione (n. 23/2015, datata 1 luglio 2015) per una serie di manufatti abusivi sul demanio marittimo. Ma la storia non finisce lì. Dopo un sopralluogo congiunto tra Ufficio Tecnico Comunale e Capitaneria di Porto di Anzio, effettuato il 22 settembre 2024, emerge l’incompletezza della prima ordinanza: molte opere abusive non erano state comprese nel provvedimento originario.

Di conseguenza, il Comune adotta una nuova determinazione dirigenziale il 23 maggio 2016, annullando in autotutela la precedente ingiunzione, e poco dopo — il 31 maggio 2016 — emette una nuova ordinanza (n. 47/2016) che ordina la demolizione estesa a tutte le opere prive di titolo edilizio. Il ricorso presentato da Sirene II s.a.s. il 22 luglio 2016 tenta di bloccare le azioni dell’amministrazione, ma senza successo.

La sentenza: abusi confermati nello storico stabilimento in centro a Nettuno

Il Tar ha confermato che le opere realizzate dalla società erano prive dei necessari titoli autorizzativi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non è emersa alcuna prova documentale dell’esistenza di autorizzazioni valide per i manufatti contestati. Le tesi difensive si sono rivelate inconsistenti anche sul piano formale, per i giudici. Né la mancata comunicazione di avvio del procedimento né l’asserita buona fede dell’esecutore hanno influito sull’esito del giudizio.

Il Collegio ha ribadito un principio fondamentale. La repressione degli abusi edilizi è un obbligo per le amministrazioni pubbliche, che agiscono in modo vincolato e non discrezionale. Il tempo trascorso tra i provvedimenti — dieci mesi — è stato ritenuto ragionevole, alla luce dell’interesse pubblico alla completa rimozione degli abusi.

Lo stabilimento “diviso in due” dalla nuova strada

Tra le argomentazioni della società ricorrente, anche una vicenda risalente agli anni ottanta: con la costruzione della nuova strada litoranea, lo stabilimento sarebbe stato diviso in due. E la società avrebbe riallocato alcune strutture su nuove aree, sostenendo di averlo fatto per cause di forza maggiore. Secondo i ricorrenti, le strutture erano già state autorizzate in passato e solo successivamente spostate per consentire la realizzazione della carreggiata.

Tuttavia, neanche questa linea difensiva ha retto al vaglio del Tar. In assenza di titoli edilizi validi, qualsiasi modifica, anche motivata da eventi esterni come l’intervento viario, resta illegittima. La ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta dell’avvenuta autorizzazione delle opere, né delle istanze di regolarizzazione formalmente accolte.

Nettuno vince su tutta la linea

Con questa decisione, il Tar ha confermato la piena legittimità dell’operato del Comune di Nettuno. Non solo il secondo ordine di demolizione è valido, ma è stato considerato necessario per rimediare all’incompletezza del primo. Le accuse di difetto d’istruttoria e illogicità sono state respinte con fermezza: secondo i giudici, l’amministrazione ha agito con rigore, rispettando i procedimenti e tutelando l’interesse collettivo alla legalità urbanistica.

La decisione, destinata a fare giurisprudenza per casi simili lungo le coste italiane, sottolinea il peso crescente che i tribunali amministrativi stanno attribuendo alla tutela del patrimonio demaniale e all’effettività dei controlli edilizi.

Nessun risarcimento

Oltre all’annullamento degli atti comunali, la società aveva chiesto anche un risarcimento per i presunti danni derivanti dalla costruzione della nuova strada e dalla riduzione della superficie in concessione. Ma anche su questo fronte, il Tribunale è stato netto: nessuna responsabilità può essere imputata al Comune in assenza di prove documentali concrete. La domanda risarcitoria è stata quindi rigettata senza esitazioni.

Con questa sentenza, il caso “L. S. II” si chiude con una netta vittoria per l’amministrazione comunale e con un messaggio inequivocabile per tutti gli operatori balneari: la tolleranza verso gli abusi edilizi è finita.

Nettuno, la sede del Comune
Nettuno, la sede del Comune – www.7colli.it