Nettuno, il traliccio per telefonia mobile si farà: il Tribunale boccia i cittadini e bacchetta il Comune

Nettuno, il Tar del Lazio ha dato il via libera all’installazione di una antenna–traliccio 5G, rigettando il ricorso dei residenti e annullando inoltre una norma del regolamento comunale di Nettuno che vietava l’installazione di impianti in zone residenziali. La decisione del Tar del Lazio ribadisce il primato dell’interesse pubblico alla diffusione delle reti di comunicazione mobile.
A Nettuno la battaglia dei cittadini contro il traliccio di Via Monte Asolone
La vicenda prende avvio dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini residenti in Via Monte Asolone, a Nettuno, contrari all’installazione di una stazione radio base (SRB) per la rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A.

L’autorizzazione era stata rilasciata dal Comune per “silenzio assenso” a gennaio 2024, durante il periodo commissariale. I residenti, preoccupati per i potenziali rischi per la salute derivanti dall’esposizione alle onde elettromagnetiche e per il deturpamento paesaggistico, avevano impugnato il provvedimento comunale.
Tra le principali argomentazioni, la presunta violazione del regolamento comunale che esclude l’installazione di tali impianti in zone a prevalente destinazione residenziale, oltre a un presunto difetto di istruttoria da parte del Comune.
Il Comune di Nettuno “bacchettato” e la norma annullata
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza dell’11 luglio, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale dei cittadini, superato da un successivo atto di convalida del Comune. Tuttavia, il punto focale della sentenza riguarda il ricorso incidentale proposto da Iliad Italia S.p.A., che ha chiesto l’annullamento dell’articolo 2, comma 2, del “Regolamento riguardante modalità e procedure per la installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare G.S.M. e similari” del Comune di Nettuno.
Questa norma, approvata nel lontano 2000, prevedeva un divieto generalizzato di installazione di antenne in zone a prevalente destinazione residenziale. Il Tar ha accolto la richiesta di Iliad, dichiarando illegittima la disposizione comunale.
L’interesse pubblico prevale sul Piano di Nettuno
La sentenza del Tar si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che assimila le infrastrutture per le reti di comunicazione a opere di urbanizzazione primaria. Questo significa che esse sono compatibili con ogni tipo di zonizzazione del territorio comunale e devono essere localizzate in modo da assicurare un servizio capillare.
Il Tribunale ha ribadito che i regolamenti comunali non possono imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telefonia mobile, in quanto tali divieti si pongono in contrasto con la normativa statale che qualifica tali infrastrutture come di “preminente interesse generale” e “pubblica utilità”.
La limitazione assoluta nella localizzazione, come quella prevista dal regolamento di Nettuno, è stata giudicata illegittima in quanto confligge direttamente con la natura di opera pubblica attribuita dal Legislatore agli impianti in questione.
Il Comune, di fatto, non può bloccare lo sviluppo delle reti basandosi su limitazioni di carattere urbanistico-edilizio che non tengano conto della preminenza dell’interesse pubblico alla connettività.
Nessun difetto di istruttoria da Nettuno e nessuna prova di nocività
Il Tribunale ha inoltre rigettato le censure dei ricorrenti relative al presunto difetto di istruttoria da parte del Comune. La sentenza ha evidenziato come l’amministrazione abbia effettivamente condotto una rinnovata analisi della documentazione presentata da Iliad, tenendo conto anche delle osservazioni dei cittadini.
Il Comune di Nettuno, nel suo provvedimento di convalida, ha correttamente richiamato i principi giurisprudenziali che affermano come gli atti comunali non possano limitare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione in assenza di una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la salute, poiché a questa funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di parametri inderogabili.
In merito alle preoccupazioni sulla salute e sulla vicinanza a siti sensibili come scuole e centri medici, il Tar ha sottolineato che i ricorrenti non hanno fornito prove concrete e specifiche sulla violazione delle distanze minime stabilite dalle normative vigenti o sulla presunta nocività dell’impianto, basandosi su studi generici e non applicabili al caso specifico.
Nettuno, Iliad presenta i dati Arpa
La documentazione di Iliad, avallata dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio), ha dimostrato il rispetto delle distanze di legge e l’assenza di interferenze. La decisione del Tribunale, dunque, spiana la strada alla realizzazione del maxi traliccio, evidenziando ancora una volta la complessità del bilanciamento tra gli interessi locali e le esigenze infrastrutturali nazionali.
I cittadini hanno facoltà di promuovere un ricorso al Consiglio di Stato, secondo grado della Giustizia, contro tale sentenza del Tar.