Nettuno rischia di essere ‘sommerso’ da 203 ‘vele pubblicitarie’: il Tribunale passa di nuovo la palla al Comune

Vele pubblicitarie affisse ai lampioni, simili a quelle in ballo a Nettuno

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Sarà che ci troviamo in una bellissima città marittima, ma la città di Nettuno si trova ancora una volta al centro di un complesso intrigo legale che potrebbe vederla “sommersa” da ben 203 ‘vele pubblicitarie’. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha infatti rimandato per la seconda volta in pochi mesi la questione del ‘sì’ o ‘no’ definitivo agli impianti pubblicitari che dovrebbero essere installati su altrettanti lampioni – anche in zona vincolata quindi sul mare e in centro, anche davanti al santuario di Santa Maria Goretti – al Comune. I giudici hanno quindi annullato una recente decisione chiave del Comune e riacceso i riflettori su una vicenda politica, economica e burocratica che si trascina ormai dal 2017. Il Comune di Nettuno, in buona sostanza, è chiamato ad emettere una nuova decisione in merito.

“Nel caso di specie – scrivono i giudici del Tar Lazio – parte resistente (ossia il Comune, ndr) ha semplicemente preso atto del parere negativo definitivo della Soprintendenza, senza argomentare le ragioni per la quali essa ha ritenuto maggiormente convincente il predetto parere negativo (della Soprintendenza), rispetto a quello favorevole espresso dal proprio organo consultivo.

Alla luce di quanto precede il Collegio, in accoglimento del ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato per insufficiente motivazione (ossia quello del Comune, ndr), ne dispone l’annullamento, salvo e impregiudicato il riesercizio del potere di Città di Nettuno nel rispetto dei richiamati vincoli conformativi”.

Al centro del contendere, l’installazione di grandi stendardi pubblicitari su impianti di pubblica illuminazione, anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Una battaglia che vede contrapposti il Comune di Nettuno e la società N. S.r.l.S., aggiudicataria di un bando per la pubblicità.

La Matassa Giudiziaria: Un Caso Senza Fine

La storia ha radici profonde. Tutto inizia il 4 maggio 2017, con l’avviso pubblico e la delibera di giunta comunale n. 40/2017 che aggiudicavano a N. S.r.l.S. il bando per l’installazione delle insegne. Da quel momento, un susseguirsi di ricorsi e sentenze ha trasformato una semplice procedura amministrativa in una vera e propria odissea giudiziaria. Il Tar Lazio, con sentenza n. 4796 del 2 maggio 2018, aveva già espresso la sua posizione, ma la vicenda è tornata in aula.

La questione si è ulteriormente complicata quando, il 14 ottobre 2021, un Commissario ad acta ha emesso una determina che imponeva a N. S.r.l.S. di ottenere due specifiche autorizzazioni: una dal Comune e una dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la provincia di Rieti.

Questo onere aggiuntivo, inizialmente contestato da N., è stato poi confermato da una sentenza successiva del Tar, la n. 2490/2022, divenuta definitiva.

Le Autorizzazioni Negate e i Provvedimenti Annullati

Nel corso degli ultimi due anni, la situazione ha subito diverse evoluzioni. Il 15 ottobre 2023, N. S.r.l.S. ha ottenuto un’autorizzazione paesaggistica per 31 banner in zona vincolata.

Poi, il 25 maggio 2024, il Comune ha rilasciato una nuova autorizzazione paesaggistica semplificata (APS) per l’installazione di ben 203 stendardi in aree sottoposte a vincolo, ma con una condizione esplicita: la “decadenza immediata” in caso di parere negativo della Soprintendenza.

E il parere negativo, come previsto, è arrivato: il 27 agosto 2024, la Soprintendenza ha comunicato la sua posizione sfavorevole, ritenendo i “banner” non conformi alle normative paesaggistiche vigenti, in particolare quelle del P.T.P.R. del Lazio.

Di conseguenza, il Comune di Nettuno, con determina del 7 ottobre 2024, ha revocato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata a maggio e ne ha emessa una nuova, la n. 14/2024, escludendo 60 degli originali 203 stendardi, concentrati su Via Padre Mauro Liberati, Via Gramsci, Viale Mencacci e Via Traunreut. È proprio questa determina del 7 ottobre 2024 il cuore del contenzioso su cui il Tar si è espresso.

Il Silenzio-Assenso e la “Sconfitta” del Comune

Il recente pronunciamento del Tar, avvenuto dopo l’udienza pubblica del 7 maggio 2025, si è concentrato sulla legittimità della determina comunale del 7 ottobre 2024. Il Collegio ha rilevato che il Comune di Nettuno ha recepito in modo “acritico e pedissequo” il parere negativo della Soprintendenza, nonostante quest’ultimo fosse stato emesso in ritardo.

Secondo la legge, infatti, in caso di inerzia della Soprintendenza entro i termini previsti, opera il principio del silenzio-assenso. Questo significa che, una volta scaduti i termini, il parere della Soprintendenza non è più vincolante, ma facoltativo.

Il Tar ha sottolineato che, sebbene il Comune avesse la facoltà di riesaminare la sua precedente decisione, avrebbe dovuto farlo con una propria e autonoma motivazione, giustificando la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.

Non essendoci stata questa motivazione indipendente, il Tribunale ha accolto il ricorso di N. S.r.l.S. e ha annullato la determina comunale del 7 ottobre 2024. Il Comune di Nettuno dovrà ora riesaminare la situazione, tenendo conto delle indicazioni del Tar e, soprattutto, motivando in modo autonomo le proprie decisioni.

La Soprintendenza “Salva” e le Prossime Mosse

Interessante è anche la posizione del Tar rispetto al parere della Soprintendenza del 27 agosto 2024. Nonostante fosse stato emesso tardivamente e, come detto, non vincolante, il Tribunale lo ha ritenuto non autonomamente impugnabile. Questo perché, essendo il parere facoltativo, non ha di per sé un contenuto lesivo che possa essere oggetto di un ricorso indipendente.

In attesa delle prossime mosse da parte del Comune di Nettuno, la questione dei 203 stendardi resta aperta. La città rischia di dover fare i conti con un aumento significativo di pubblicità, a meno che il Comune non riesca a trovare una motivazione solida e legittima per limitarne l’installazione, soprattutto nelle aree di pregio paesaggistico. La partita è tutt’altro che chiusa.

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