No ai bambini con due mamme: la Corte d’Appello di Milano rifiuta la trascrizione

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La corte d’appello di Milano ha accolto l’appello della procura guidata da Marcello Viola e ha dichiarato “ammissibile il reclamo” che riguarda le trascrizioni di figli di tre coppie con due madri. In sintesi, a essere riconosciuta come mamma è solo la madre biologica. La sezione Persone minori e famiglie della corte d’Appello milanese si è pronunciata su tre ricorsi riguardo la rettificazione di iscrizioni sul Registro dello Stato civile della doppia maternità realizzata all’estero mediante fecondazione assistita e “ha accolto, e per l’effetto ha dichiarato ammissibile il reclamo proposto dalla procura di Milano avverso i decreti del tribunale coi quali si era ritenuto inammissibile” la procedura di rettificazione.

“Illegittima l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino

La corte ha dichiarato “illegittima l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino” resta fermo il riconoscimento del figlio da parte della “madre partoriente”, mentre “la donna non partoriente – che possieda i requisiti necessari – ha accesso alla procedura di adozione in casi particolari”, si legge in una nota della presidenza della corte d’Appello. Con la decisione attuale l’atto di nascita non è più valido, da oggi questi tre bambini non hanno più la seconda madre. La questione sulle ‘famiglie arcobaleno’ era stata sollevata dopo che lo scorso aprile la circolare del ministero dell’Interno invitava a fermare i riconoscimenti dei sindaci, scelta che ha portato le procure a chiedere l’annullamento della trascrizione.

Per la Corte comunque serve l’intervento del legislatore

Tuttavia pur negando la trascrizione la corte d’Appello di Milano nel suo provvedimento sottolinea che la materia in questione “richiede l’intervento del legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire”. Su un tema “particolarmente sensibile dal punto di vista etico”, una soluzione fondata solo sulla giurisprudenza non sarebbe praticabile “apparendo invece necessario un intervento del legislatore”.

Nel vuoto legislativo l’adozione resta la strada maestra

Ma nel vuoto legislativo l’adozione resta la strada maestra per l’altra madre che voglia far parte della vita del bambino. E’ in sintesi quanto emerge dal decreto con cui i giudici della corte d’appello di Milano negano la trascrizione nel Registro dello stato civile a tre figli di coppie omogenitoriali (nel caso specifico tre coppie formate da donne). Per la corte va “garantita piena tutela ai diritti fondamentali della persona, ivi incluso il nascituro, del quale – nel suo essere e nel suo divenire – va tutelata la pari e piena dignità di persona”. Tra i profili di tutela del minore che richiedono specifica cura, “cui solo il legislatore può dare risposta, vi è quello relativo all’irrevocabilità della scelta del genitore d’intenzione, per prevenire tardivi ripensamenti del genitore non biologico”.

Il richiamo alla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale esclude profili di illegittimità costituzionale delle norme che non consentono di indicare il genitore d’intenzione nell’atto di nascita del minore, e riconosce l’adozione “in casi particolari pare fornire adeguata tutela al minore nato col ricorso a tecniche procreative di laboratorio per scelta di una coppia omosessuale”. Scelta che pur non attribuendo al bambino lo status di figlio sin dal momento della nascita – bensì dall’avvenuta adozione – e subordinata al consenso del genitore biologico, “appare rispondente alla realtà effettuale e scientifica e rende coerente il vissuto reale con la forma giuridica che la descrive. Soluzione che appare rispettosa dei diritti fondamentali e incomprimibili del minore, incluso il diritto a conoscere le proprie origini”.

Non ammesso un atto di nascita indicante due persone dello stesso sesso

Dato che “attualmente nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d’intenzione di far annotare nell’atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia a seguito di ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da coppia omosessuale, non essendo ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso” il reclamo proposto dalla procura “deve essere accolto”, è la conclusione della corte d’appello di Milano che ha disposto la rettifica dell’atto di nascita per i tre casi in esame. L’aver accolto il ricorso della procura di Milano di fatto toglie il titolo di mamma a chi non è la madre biologica.