Pratica di Mare, pecore al pascolo vicino l’aeroporto militare: pastore trascina in Tribunale il Ministero

Pomezia, per oltre trent’anni, M.F., allevatore dell’Agro Romano, ha portato al pascolo le sue pecore nei terreni a ridosso dell’aeroporto militare “M. de Bernardi” di Pratica di Mare, su un’area di 62 ettari. Un’area assegnatagli nel 1988 con regolare concessione per uso agricolo.
Il contratto aveva una durata di sei anni e prevedeva la cessazione automatica alla scadenza, senza alcun obbligo per la pubblica amministrazione di rinnovarlo. Dal 1994, anno in cui la concessione è terminata, M.F. ha continuato ad occupare l’area. Confidando in un rinnovo tacito e nelle rassicurazioni informali ricevute da alcuni uffici pubblici.

Lo sgombero e la richiesta di indennizzo: scatta la reazione del pastore
Nel 2020, l’Aeronautica Militare ha intimato al pastore il rilascio dell’area, ritenendo l’occupazione abusiva e priva di titolo. I sopralluoghi effettuati dall’Agenzia del Demanio avevano rilevato anche edificazioni non autorizzate.
Contestualmente, è stata notificata a M.F. una richiesta di indennizzo per circa 95.000 euro, a copertura del periodo 2009–2020. L’allevatore, ritenendo ingiustificato il provvedimento, ha impugnato l’atto davanti al Tar Lazio, sostenendo che l’amministrazione avrebbe in passato manifestato la volontà di rinnovare la concessione o, almeno, di valutare una nuova assegnazione dell’area.
Le accuse alla procedura e il nodo del potere di sgombero
Nel ricorso, M.F. ha sollevato molteplici censure. Dall’omesso preavviso di sgombero alla presunta incompetenza del Comandante dell’Aeroporto a ordinare l’evacuazione, fino alla violazione dei termini ordinari per impugnare l’atto.
Il pastore ha anche invocato il diritto di prelazione previsto dalla legge per i coltivatori diretti. Ritenendo che tale norma si applicasse anche ai beni del demanio militare. In sostanza, ha contestato il fondamento giuridico dell’ordinanza di rilascio. Sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto agire davanti al giudice ordinario e non con un atto d’imperio.
Il Tar: nessun titolo, occupazione illegittima
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando legittimo l’operato della pubblica amministrazione. I giudici hanno stabilito che la concessione si è conclusa nel 1994 e non è stata mai rinnovata, né espressamente né per fatti concludenti.
L’occupazione prolungata del terreno è stata quindi qualificata come “sine titulo” e del tutto abusiva. La tolleranza dell’amministrazione non può infatti generare aspettative giuridicamente rilevanti o taciti rinnovi, soprattutto quando si tratta di beni demaniali vincolati a finalità pubbliche e militari.
Autotutela amministrativa pienamente legittima
Il Tar ha confermato che l’articolo 823 del codice civile conferisce all’amministrazione il potere di agire direttamente per recuperare la disponibilità di beni demaniali, senza necessità di avviare un giudizio ordinario o di dare preavviso all’occupante.
Il Comando dell’Aeroporto Militare “M. de Bernardi” è stato ritenuto competente ad adottare l’ordinanza, in quanto l’area in questione, acquisita al demanio per esproprio già nel 1958, è direttamente riconducibile all’Aeronautica Militare per finalità operative. Nessun vizio formale è stato riconosciuto nei provvedimenti contestati.
La sentenza: rigetto del ricorso e condanna alle spese
Con decisione resa pubblica dopo l’udienza del 28 maggio 2025, il Tar Lazio ha rigettato tutti i motivi sollevati da M.F. e ha confermato la piena legittimità dell’ordine di rilascio dei terreni.
L’allevatore è stato inoltre condannato a rifondere le spese legali all’amministrazione, per un importo pari a 3.305 euro. La sentenza chiude, almeno in primo grado, una controversia annosa tra diritto di impresa agricola e tutela del patrimonio pubblico militare.
La partita non è chiusa: possibile ricorso al Consiglio di Stato
Nonostante l’esito sfavorevole, M.F. conserva la facoltà di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Qualora decidesse di farlo, la questione potrebbe riaprirsi in sede di appello, dove saranno nuovamente valutati sia i profili giuridici della vicenda, sia le eventuali violazioni procedurali.
Resta da vedere se, nel caso di ulteriore ricorso, il secondo grado di giudizio potrà ribaltare il verdetto o confermare definitivamente il potere dell’amministrazione di tutelare i beni demaniali anche a fronte di lunghissime occupazioni di fatto.
