Rifiuti, l’impianto Rida di Aprilia è di “pubblica utilità”. Il Tar sconfessa Terra e Medici

Rida Ambiente

Con un’ordinanza di oggi, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dell’Amministrazione di Aprilia del sindaco Antonio Terra, supportato dalla Provincia di Latina (presidente Carlo Medici), contro il progetto di RIDA Ambiente volto a garantire ai cittadini la continuità del servizio rifiuti anche in questa drammatica fase di emergenza pandemica.

“I giudici amministrativi”, dichiara Fabio Altissimi, Presidente del cda di RIDA , “hanno ancora una volta confermato che i progetti di Rida Ambiente sono legittimi e di pubblica utilità.  Non così, si direbbe, delle iniziative delle amministrazioni  Terra e Medici, sempre in prima linea nell’indecoroso tentativo di raccattare visibilità ostacolando in tutti i modi l’attività di un operatore serio e riconosciuto”.

Il presidente di Rida: “I nostri progetti legittimi e di pubblica utilità”

“Ora, Terra e Medici dovranno spiegare ai loro elettori perché hanno sperperato in disastrose iniziative giudiziarie i denari pubblici che dovrebbero invece amministrare con oculatezza in nome dei cittadini contribuenti. Speriamo – conclude Altissimi– che in futuro sappiano valutare meglio quale sia il vero interesse pubblico e che dedichino il loro tempo e i denari dei cittadini a iniziative degne di miglior causa”.

Nella sentenza pubblicata oggi, la sezione del Tar presieduta dal giudice Alessandro Tomasetti ha respinto il ricorso con la seguente motivazione.

“Ritenuta, allo stato degli atti e secondo una valutazione propria della presente fase cautelare, l’insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris e di periculum in mora avuto riguardo alle censure lamentate dalla parte ricorrente ed alla situazione fattuale emergente dalla documentazione depositata in giudizio;

– che, infatti, il provvedimento impugnato ha ad oggetto una variante non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l bis del d.lgs. n. 152/2006, non incidendo, l’aumento degli stoccaggi, sui valori soglia di cui all’allegato VIII;

– che, conseguentemente, l’intervento oggetto del provvedimento impugnato non appare determinare alcun significativo impatto ambientale”, ha respinto il ricorso del Comune di Aprilia e della Provincia di Latina.