Roma, il liceo boccia l’alunna fragile, il Tribunale la riammette: ma l’inclusione finisce sotto esame (anche in centro)

Roma, il liceo Argan

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A Roma, il caso di una studentessa del Liceo artistico “Giulio Carlo Argan” ha acceso un confronto destinato a pesare sul tema dell’inclusione scolastica. La ragazza, seguita con un piano didattico personalizzato e un percorso terapeutico-riabilitativo indicato dalla Asl Roma 2, non era stata ammessa alla classe quarta. La famiglia ha impugnato la decisione davanti al Tar del Lazio, ottenendo due pronunciamenti successivi (a dicembre scorso). Il tribunale amministrativo del Lazio ha ordinato l’ammissione alla classe successiva, nonostante il “no” dell’istituto scolastico.

Il piano terapeutico e le assenze: cosa prevedeva il percorso Asl

Il punto di partenza è un calendario terapeutico formalizzato. Impossibilità di frequentare le lezioni il martedì e il giovedì e uscita anticipata il lunedì per raggiungere il Centro diurno. Nell’anno scolastico 2024-2025, la studentessa (Sara è un nome di fantasia) avrebbe rispettato le condizioni previste. Con assenze collegate al piano sanitario e comunicate alla scuola dal Dipartimento di salute mentale. Secondo quanto ricostruito in sentenza, la ragazza avrebbe comunque partecipato con regolarità alle giornate compatibili con la terapia, ottenendo valutazioni in numero ordinario.

La “mancata frequenza” e la prima sentenza: conta anche la valutazione

La bocciatura è arrivata a fine anno con una motivazione netta: “mancata frequenza” dell’intero secondo quadrimestre. Ma il Tar ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il limite massimo di assenze può essere superato se esistono giustificazioni straordinarie e documentate e se, nonostante ciò, è possibile valutare il rendimento. Il fulcro, per i giudici, è la tutela del percorso educativo e dello sviluppo dello studente, non una lettura meramente contabile delle ore.

Il consiglio di classe insiste: seconda pronuncia e obbligo entro 15 giorni

La vicenda, però, non si è chiusa con il primo ricorso. Una nuova riunione del consiglio di classe ha confermato la non ammissione. La famiglia è tornata al Tar, assistita dall’avvocato Alberto Branzanti, e il tribunale ha annullato anche il secondo provvedimento, ordinando con sentenza del 3 dicembre 2025 l’ammissione alla quarta.

È stato inoltre fissato un termine di 15 giorni per l’ottemperanza, con la possibilità di coinvolgere la Direzione generale del ministero dell’Istruzione e del Merito competente su studente, inclusione, orientamento e contrasto alla dispersione.

La linea della scuola e il dibattito: autonomia, fragilità e “adolescenti interrotti”

L’istituto ha rivendicato la propria autonomia e l’applicazione dei regolamenti interni, sostenendo: superamento del tetto di assenze, certificazioni mediche ritenute tardive e un numero insufficiente di elementi di valutazione in alcune materie. La scuola ha inoltre indicato di aver proposto soluzioni alternative (istruzione parentale, domiciliare o ospedaliera), respinte dalla famiglia.

Intanto la studentessa è stata trasferita in un altro liceo, ma il caso resta emblematico: l’aumento delle fragilità in età adolescenziale impone strumenti più rapidi e coordinati tra scuola e servizi. È un tema che richiama anche le riflessioni sugli “adolescenti interrotti”, espressione usata da Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile e docente alla Cattolica, per descrivere una fascia crescente di ragazzi che faticano a mantenere continuità nei percorsi educativi.