Roma, Natale Bruzzaniti è del tutto estraneo all’inchiesta della Procura sul caso Diabolik: la rettifica dell’avvocato Guendalina Chiesi
Una richiesta di rettifica, datata 10 agosto 2025, è stata trasmessa dall’avvocata Guendalina Chiesi in relazione a due pubblicazioni ritenute “gravemente lesive” dell’onore, della reputazione e dell’identità personale del proprio assistito, il signor Natale Bruzzaniti.
Nel mirino, gli articoli usciti su Il Messaggero (a firma di Alessia Marani) e su 7Colli.it (a firma di Roberto Giannini), nei quali Natale Bruzzaniti è stato accostato alla criminalità organizzata di tipo mafioso e, indirettamente, coinvolto nel perimetro delle indagini legate all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”.
L’intercettazione citata e l’accostamento alla mafia
I due articoli hanno richiamato una intercettazione ambientale del 2 maggio 2019 tra Bruzzaniti ed Emanuele Gregorini, nella quale si sarebbe parlato degli “equilibri criminali” di Roma. Nell’atto si contesta, inoltre, la definizione testuale del destinatario come soggetto “della ’ndrangheta” e il suo inserimento in un quadro narrativo giudicato “suggestivo e allusivo”, in assenza di riscontri giudiziari. L’organizzazione citata è la ’Ndrangheta.
La posizione del destinatario: “incensurato e mai indagato”
La rettifica definisce tali affermazioni “false, arbitrarie, infondate e prive di ogni copertura processuale” e sostiene che l’accostamento abbia prodotto un danno reputazionale “irreparabile”. Nell’atto vengono elencati, in forma puntuale, i profili che escluderebbero qualsiasi coinvolgimento:
Bruzzaniti è una persona incensurata; non è mai stato sottoposto ad alcun procedimento penale;
non è mai stato iscritto nel registro degli indagati per fatti di criminalità organizzata o altri reati;
non ha alcun legame, né formale né sostanziale, con cosche mafiose e non è mai stato qualificato come appartenente ad esse da autorità giudiziarie.
Diritto di cronaca, presunzione di innocenza e “continenza”
Sul piano giuridico, la rettifica afferma che la condotta non potrebbe essere giustificata dal diritto di cronaca, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e i tre requisiti che dovrebbero coesistere: verità oggettiva, interesse pubblico e continenza espositiva.
Nel caso contestato, si sostiene che: la notizia è falsa; il soggetto non ha alcuna rilevanza giudiziaria nei fatti narrati; e l’esposizione risulterebbe denigratoria, con violazione anche del principio di presunzione di innocenza richiamato dall’art. 27 della Costituzione.
Il “marchio per discendenza” e il riferimento al padre
La rettifica contesta anche l’impostazione narrativa fondata su relazioni di parentela, sottolineando che Bruzzaniti viene descritto attraverso il legame con Leone Bruzzaniti. Nell’atto si afferma che non si tratterebbe di cronaca processuale, ma di una rappresentazione “arbitraria”, priva di riscontri in atti ufficiali, che confonderebbe identità individuale e contesto familiare, “marchiando” il destinatario per il cognome.
Viene inoltre precisato che, pur essendo stato più volte sottoposto a indagini per reati di mafia, Leone Bruzzaniti — secondo l’atto — non è mai stato condannato per reati ex art. 416-bis c.p.; e che l’equazione padre-figlio costruita nei pezzi poggerebbe su presupposti falsi e lesivi “della dignità di entrambi”.
Denuncia-querela e risarcimento: l’iniziativa annunciata
La rettifica afferma che la pubblicazione avrebbe determinato un danno “gravissimo, immediato e irreparabile” alla reputazione, alla vita privata e alle relazioni professionali di Bruzzaniti, trascinato in una vicenda mediatica ad alto impatto.
Nell’atto si ritiene integrata l’ipotesi di diffamazione aggravata a mezzo stampa ex art. 595, comma 3, c.p., con lesione di beni costituzionalmente tutelati. Viene inoltre comunicato che la legale avrebbe già depositato denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti dei responsabili della pubblicazione, con riserva di costituirsi parte civile e di promuovere un’azione risarcitoria autonoma per danni morali, esistenziali e patrimoniali.
Le richieste: rimozione e rettifica “con pari rilievo”
Alla luce della gravità dei fatti contestati e dell’irrecuperabilità del danno reputazionale, la rettifica diffida formalmente i destinatari a:
rimuovere integralmente e definitivamente gli articoli da portali, siti web, motori di ricerca, archivi digitali, social network e da ogni altro canale di diffusione, online o cartaceo;
pubblicare una rettifica formale e integrale, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948, con pari rilievo, titolo e visibilità, contenente la seguente dichiarazione (o equivalente):
“Il sig. Natale Bruzzaniti, erroneamente accostato a contesti di criminalità organizzata in un nostro articolo, è persona incensurata, mai coinvolta in indagini relative all’omicidio Piscitelli o ad organizzazioni mafiose. Ci scusiamo con l’interessato per l’erronea rappresentazione dei fatti.”