Roma, nuovo maxi parcheggio interrato sotto al Centro Commerciale e a terreni pubblici: il Tribunale boccia il ‘No’ del Campidoglio

Roma, l'area interessata dalla nuova rimessa a Prati Fiscali, sotto l'area commerciale con parco, foto Google Maps

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Roma, una società privata che vuole realizzare un nuovo maxi parcheggio interrato in via dei Prati Fiscali Vecchia sotto a un grosso immobile pre-esistente in cui è attivo anche un Centro Commerciale ma anche sotto a terreni di proprietà pubblica (del Campidoglio) si è vista dire “no” – a preascindere, in via preliminare – al progetto(ne) dal Municipio III: ma il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato quel ‘diniego’No’ e condannato il campidoglio a pagare anche le spese pari a 2mila euro. Per i giudici, l’istruttoria di Municipio e campidoglio on è stata completata in modo corretto e il Comune di Roma è stato ora condannato a riaprire la pratica ri-coinvolgendo anche gli uffici del patrimonio.

È un passaggio che non riguarda solo carte e procedure. Chi guida politicamente una macchina amministrativa, cioè il “mini sindaco” Massimiliano Umberti per il Municipio e il sindaco di Roma Gualtieri per l’amministrazione capitolina, si trova davanti a una responsabilità politica di indirizzo e controllo: garantire che gli uffici parlino tra loro, che le risposte arrivino e che le decisioni siano motivate in modo chiaro.

Il progetto: parcheggio sotto terra e verde sopra

La vicenda nasce dalla domanda presentata il 24 aprile 2025 dalla I. s.r.l.. L’idea era costruire un’autorimessa interrata sotto i 1.000 metri quadrati, con annessi 20 posti auto e box. L’ingresso e l’uscita sarebbero stati separati, con due rampe a senso unico. Sopra il parcheggio, il progetto prevedeva un giardino aperto al pubblico con area giochi e un piccolo manufatto di circa 42 metri quadrati destinato a uso commerciale.

Nella ricostruzione contenuta in sentenza, la società si presenta come proprietaria del terreno e sostiene che l’intervento avrebbe aggiunto posti auto e uno spazio verde fruibile. Un progetto, quindi, che punta a combinare utilità privata e beneficio pubblico.

Il nodo delle aree comunali “indispensabili”

Il punto più delicato riguarda due piccole porzioni di terreno che non appartengono alla società, ma a Roma Capitale. Si tratta di “residui d’area” lungo la viabilità, rispettivamente di 320 e 30 metri quadrati. Secondo la società, quelle strisce di proprietà pubblica erano necessarie per realizzare le rampe e completare l’assetto dell’intervento.

Per questo “I.” afferma di aver chiesto l’utilizzo delle aree attraverso una convenzione. In altre parole: non una “pretesa” di proprietà, ma una richiesta di disponibilità, da definire con gli uffici competenti.

Dal preavviso di rigetto al diniego “trovato” online

Il 7 agosto 2025 il Municipio III di Roma invia alla società una comunicazione con i motivi ostativi. Il messaggio è netto: mancherebbe il titolo che consente di usare le particelle comunali e mancherebbero anche documenti ritenuti necessari. Alla società viene dato un termine breve per replicare.

La società risponde il 14 agosto 2025, inviando osservazioni e parte della documentazione richiesta. Sottolinea però una difficoltà pratica: reperire tutto in dieci giorni, nel pieno di agosto, non sarebbe stato semplice. Chiede anche un incontro con gli uffici per chiarire i rilievi e insiste su una strada precisa: convocare una conferenza di servizi interna, coinvolgendo il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, così da affrontare in un unico passaggio la questione delle aree comunali.

Poi arriva un dettaglio che pesa nella narrazione: secondo quanto riportato in sentenza, il diniego finale non sarebbe stato notificato. Il tecnico della società lo avrebbe scoperto solo accedendo alla SUET, dove era stata pubblicata la determina del 7 ottobre 2025. La società parla di mancanza di comunicazione diretta e di assenza di riscontri alle richieste di incontro.

Cosa contestava la società: istruttoria e motivazioni

Nel ricorso, la società “I.” ha provato a smontare il diniego su più fronti. Da un lato ha contestato la mancata notifica personale. Dall’altro ha sostenuto che le carenze documentali fossero state superate con le integrazioni. E ha accusato l’amministrazione di essersi limitata a ripetere le stesse obiezioni senza spiegare, in concreto, perché le integrazioni non bastassero.

Ma il cuore della contestazione è stato uno: se il problema è la disponibilità di aree comunali, perché non attivare un confronto strutturato tra uffici dello stesso Comune, invece di chiudere la pratica con un “no” basato proprio su un passaggio che il Comune può sbloccare?

La risposta del TAR: notifica non decisiva, conferenza sì

Il TAR respinge il primo punto della società. I giudici dicono, in sostanza, che la mancata notifica non rende automaticamente illegittimo il diniego. Può incidere sulla sua efficacia verso il destinatario, ma non basta a farlo cadere. E soprattutto, aggiunge il Tribunale, non si può parlare di titolo formato “in silenzio”, perché prima c’era stato un preavviso di rigetto, conosciuto e contestato.

Il ricorso però viene accolto nel merito. Il TAR afferma che la motivazione usata dal Comune per negare la conferenza di servizi interna “non può essere condivisa”. E chiarisce che la conferenza può essere doverosa anche quando gli atti necessari arrivano da articolazioni diverse della stessa amministrazione. Il Tribunale ricorda anche che in altri casi Roma Capitale aveva già usato “conferenze di servizi interne”, riconosciute come legittime. Da qui il giudizio: la scelta di non farlo in questa vicenda appare “contraddittoria” e “illogica”.

C’è poi un secondo rilievo forte. Per il TAR, la valutazione critica sulle integrazioni presentate dalla società non emerge davvero nel provvedimento, ma viene costruita soprattutto nelle difese in giudizio. E questo, per i giudici, è un problema: equivale a una motivazione completata dopo, quando invece doveva essere chiara già nel diniego.

Cosa succede adesso: pratica da riaprire e spese pagate dal Comune

Il dispositivo è chiaro. Il TAR annulla il ‘diniego’No’ e ordina a Roma Capitale di “rideterminarsi” sull’istanza. Significa che il procedimento deve ripartire. E deve farlo con la conferenza di servizi interna richiesta, così da coinvolgere gli uffici competenti e arrivare a una decisione basata su un’istruttoria completa.

La sentenza non dice che il progetto è approvato. Dice che va riesaminato nel modo giusto. E condanna Roma Capitale a pagare 2.000 euro di spese processuali alla società.

Il riflesso politico: organizzazione, tempi e trasparenza

Dentro questa storia ci sono scelte amministrative, ma anche un tema politico. Quando un tribunale segnala che un diniego è stato costruito senza il necessario coordinamento tra uffici e senza una valutazione piena delle integrazioni, la domanda diventa inevitabile: chi garantisce che la macchina comunale funzioni e che le risposte ai cittadini e alle imprese siano lineari?

È qui che entrano le responsabilità politiche del presidente del Municipio, Massimiliano Umberti, e del sindaco di Roma, Gualtieri. La sentenza non li chiama in causa personalmente. Non attribuisce colpe individuali. Ma illumina un punto: l’organizzazione degli uffici, la qualità delle istruttorie e la chiarezza delle decisioni sono anche il risultato di scelte di indirizzo e di controllo politico. E, in una città come Roma, questo è un tema che pesa quanto il singolo progetto edilizio.