Roma, parco dell’Appia Antica, stop alla piscina vip: doccia fredda per l’esclusivo circolo di tennis, vince l’asse Ministero-Parco
Roma sud, la novità è arrivata come una doccia fredda: la piscina vip al posto del bacino di raccolta piogge all’interno del circolo esclusivo di tennis nel Parco dell’Appia Antica non si farà. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso della società G. W. A., proprietaria del circolo Tennis Acquasanta, contro i pareri negativi (di Parco e Ministero della Cultura) che avevano già fermato il progetto. Progetto che puntava – in soldoni – alla trasformazione delle vasche di captazione delle acque meteoriche in una piscina a servizio dell’esclusivo club. Non è solo un esito giudiziario. È un segnale politico e culturale, perché mette nero su bianco che nel Parco dell’Appia Antica la linea di tutela resta il perno delle decisioni. La società ha ovviamente facoltà di presentare ricorso al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia Amministrativa, contro tale sentenza di primo grado del Tar del Lazio.
Un progetto dentro un’area simbolo: archeologia, paesaggio, identità
Qui il tema non è “una piscina in più”. È dove quella piscina avrebbe preso forma. Nel perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica. In un contesto sottoposto a vincoli e attenzioni stratificate, dove la dimensione naturalistica convive con quella archeologica. Il Tennis Acquasanta è uno spazio noto e frequentato, un circolo con una forte impronta privata e un’immagine “selettiva”. Ma immerso in un’area che, per definizione, è bene collettivo. La frizione nasce proprio qui: un intervento presentato come riqualificazione funzionale, dentro un luogo che la pianificazione considera fragile.
Il muro del Parco regionale: area delicata, “no” a nuovi impianti
Il parere più “solido” sul piano ambientale era arrivato dall’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica. Diniego motivato, con un elenco di criticità che non si esaurisce nel dettaglio procedurale. Il Parco ha richiamato la storia delle opere, il fatto che il progetto riproponga interventi già contestati e respinti in passato. E soprattutto la collocazione. Fascia di rispetto del fiume Almone e zona agricola di protezione, un ambito considerato di connessione ecologica e quindi incompatibile con nuovi impianti sportivi. In sostanza: non basta “chiamarla” riqualificazione se l’effetto è un cambio di uso e di pressione sul territorio.
La posizione del Ministero: istanza senza basi, precedenti già chiusi
Sul fronte statale, il Ministero della Cultura – tramite il Parco Archeologico dell’Appia Antica – ha tenuto una linea ancora più netta. Il punto centrale è che l’istanza, secondo l’amministrazione, poggiava su un presupposto già dichiarato illegittimo in un precedente contenzioso. E quindi era, in parole povere, costruita su fondamenta fragili.
La sentenza sposa questa impostazione: non si può riaprire una partita già archiviata dalla giustizia amministrativa. Soprattutto quando la trasformazione incide su valori paesaggistici che lo Stato è chiamato a presidiare con continuità, non a fasi alterne.
Roma Capitale più sfumata: regista della procedura, non “falco” della bocciatura
Nel racconto pubblico dei giudici, il Comune di Roma viene spesso letto come l’attore politico che “decide”. In questo caso, invece, Roma Capitale appare più sfumata. È l’amministrazione procedente che indice la conferenza dei servizi, coordina il passaggio tra uffici e autorità competenti, comunica gli esiti. Il TAR chiarisce che non può essere estromessa dal giudizio proprio perché ha gestito la conferenza. E, di fatto, ha chiuso il procedimento con esito negativo facendo propri i pareri. Ma sulle spese il Tribunale distingue. Il Comune non viene “punito” come gli enti che hanno espresso il diniego, segno che il suo ruolo è stato più quello di snodo amministrativo che di promotore dello stop.
La politica del verde: l’Appia Antica sotto pressione e la linea dei confini
Questa decisione parla anche al di là del circolo. L’Appia Antica è uno dei luoghi più contesi di Roma. Ogni intervento, anche quando si presenta come recupero o messa in sicurezza, finisce per misurarsi con la domanda di fondo: quanto “privato” può entrare in un paesaggio che è patrimonio comune? La sentenza consolida un orientamento: il Piano del Parco ha una forza autonoma e non può essere aggirato invocando letture più elastiche di altri strumenti. È un passaggio che rafforza l’idea di confine: non il confine fisico di un cancello, ma quello politico tra l’interesse di un club e l’interesse pubblico di un’area protetta.