Roma, stop al maxi bando Atac da 11,5 milioni: riassegnato dal Tribunale al “Vincitore non gradito al Campidoglio”
Roma, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha ribaltato l’esito di una gara pubblica di ATAC per il trasporto pubblico a Roma est con una clamorosa sentenza pubblicata oggi 16 febbraio: i giudici hanno annullato l’esclusione della società T. B. S., voluta da Atac e Comune di Roma, e stabilito che, dal 1° luglio 2026, la società esclusa illegittimamente (secondo i giudici) subentrerà nel contratto finora affidato dal Campidoglio stesso alla società A. T..
La gara ATAC per il subaffidamento del TPL a Roma
La vicenda nasce da un bando pubblicato dal Campidoglio l’8 luglio 2024. ATAC cercava operatori per il “sub-affidamento del servizio di trasporto pubblico locale”, diviso in due lotti: il lotto 1 (Nord-Ovest) da circa 12 milioni di euro e il lotto 2 (Est) da circa 11,5 milioni. La durata prevista era dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2027. Alla fine della valutazione, T. B. S. risulta prima in graduatoria su entrambi i lotti. Eppure, la gara non si chiude lì.
L’esclusione di T. e l’appalto finito a T.
ATAC attiva una verifica sulla “serietà” dell’offerta. Non tanto perché il prezzo sia troppo basso, quanto perché dubita della capacità di T. di far partire il servizio in tempo, con i mezzi promessi. Il 10 gennaio 2025 arriva l’esclusione della prima classificata. Pochi giorni dopo, il 22 gennaio 2025, ATAC aggiudica il lotto 2 alla A. T., seconda in graduatoria.
T. impugna l’assegnazione in Tribunale. Il TAR interviene con due sentenze del 9 luglio 2025. Annulla la prima esclusione e ordina ad Atac di rifare la verifica, questa volta “nel rispetto del contraddittorio”. Però non cancella l’aggiudicazione a T. e non ferma il contratto già in corso.
La “seconda verifica” e il nuovo stop di ATAC
Dopo quelle sentenze, ATAC riapre la verifica. Chiede nuovi chiarimenti a T. e convoca un’audizione. La commissione di Atac e Campidolgio, il 10 settembre 2025, conclude che le offerte non sono affidabili. Scrive che sarebbero “non sostenibili e non realizzabili”, soprattutto per la disponibilità delle dotazioni necessarie all’avvio del servizio. Il 24 settembre 2025 l’esclusione viene formalizzata.
T. torna davanti al TAR. Chiede l’annullamento degli atti, l’inefficacia del contratto con T. e il subentro. In subordine chiede il risarcimento.
Il punto centrale: bus elettrici, colonnine e infrastrutture
Il cuore della controversia non è un prezzo “troppo basso”. È la capacità operativa promessa in offerta: autobus (in gran parte elettrici), colonnine di ricarica, opere per rendere possibile la ricarica, tempi di consegna.
ATAC e T. contestano varie incongruenze nei documenti di T.. Mettono in dubbio se ci sia un vero “ordine” o solo un preventivo. Contestano i numeri dei mezzi. E sottolineano che l’infrastruttura di ricarica richiederebbe passaggi complessi.
T. risponde che aveva accordi seri con i fornitori. Sostiene di aver offerto 46 mezzi complessivi (23 per lotto). Difende anche i tempi. E insiste sul fatto che, senza aggiudicazione, non avrebbe potuto impegnarsi in acquisti irreversibili.
Perché il TAR dà ragione a T.: “rilievi pretestuosi” e prove insufficienti
Il TAR accoglie il ricorso e usa parole nette. Chiarisce prima un principio: una stazione appaltante può fermare un’offerta se appare “palesemente inaffidabile”. Ma deve esserci un’evidenza forte. Non basta una previsione discutibile su ciò che potrebbe accadere dopo.
Qui, secondo i giudici, ATAC non dimostra “con elevato grado di probabilità” che T. non sarebbe riuscita a dotarsi dei mezzi e delle strutture. Anzi, per il Tribunale alcuni rilievi hanno un carattere “pretestuoso”.
Un passaggio pesa molto: il TAR osserva che l’offerta commerciale del 13 ottobre 2024, definita da ATAC come “mero preventivo”, in realtà era firmata sia da T. sia dal fornitore. Per il collegio è un elemento che “testimonia della serietà dell’impegno”.
Sui tempi di consegna degli autobus, il TAR nota che ATAC si è fissata sul termine di quattro mesi, ma ha ignorato la possibilità di consegne anticipate previste nelle condizioni di vendita. E aggiunge un punto pratico: se l’aggiudicazione fosse arrivata in modo lineare, T. avrebbe potuto organizzarsi per tempo.
Anche sul numero dei mezzi, il TAR non vede il caos descritto da ATAC. Dice che nell’offerta tecnica e nei documenti emergeva chiaramente la dotazione complessiva. E richiama il senso della verifica: non deve diventare una “caccia all’errore”.
Sulle colonnine di ricarica, i giudici ritengono che il preventivo accettato e firmato da T. fosse una proposta formalizzata e vincolante. E giudicano poco credibile la contestazione sulle tempistiche “2/5”, perché è “chiaro” che si tratti di giorni, non di mesi.
Infine, sulle opere elettriche, il TAR critica ATAC per un approccio generico. Se ATAC sostiene che 20 giorni sono pochi, deve spiegare quanto serva davvero e perché. Invece, secondo la sentenza, si limita a dire che i tempi sono sottostimati “alla luce dell’esperienza diretta”. Per il Tribunale non basta.
Il secondo nodo: parità di trattamento e verifica anche sul secondo classificato
C’è poi un altro aspetto decisivo. Nelle sentenze del 2025 il TAR aveva sottolineato la “portata strategica” dell’affidamento. Proprio per questa importanza, la verifica doveva riguardare non solo T., ma anche chi veniva dopo in graduatoria.
ATAC però, mentre mette T. sotto la lente, non effettua una verifica analoga sulla seconda classificata. Per il TAR è una disparità di trattamento che pesa. E contribuisce alla conclusione che la gestione complessiva della procedura non sia stata lineare.
L’accusa più dura: “ricercare motivi per escludere un soggetto non gradito”
Nella parte finale, il Tribunale alza ulteriormente il livello delle critiche. Scrive che l’eccesso di potere emerge “anche nella forma dello sviamento”. E aggiunge che la condotta complessiva non sembra orientata a capire “secondo buona fede” se l’offerta fosse seria, ma piuttosto a “ricercare motivi per escludere un soggetto non gradito”.
È un giudizio pesante, che il TAR collega anche al contenzioso pregresso tra ATAC e T. su altre commesse.
“Quest’ultimo elemento – scrivono i giudici in sentenza – unitamente alla pretestuosità di numerosi dei rilievi opposti alla ricorrente in sede di seconda verifica (come sottolineati nel corpo della motivazione), e ancora alla palese illegittimità nella quale era incorsa la stazione appaltante in sede di prima verifica, negando il contraddittorio a T., convincono il Tribunale che l’eccesso di potere si sia manifestato anche nella forma dello sviamento, atteso che la condotta complessiva dell’amministrazione non è stata tesa ad appurare secondo buona fede se l’offerta della ricorrente fosse seria, o no, ma, piuttosto, a ricercare motivi per escludere un soggetto non gradito”.
Cosa succede ora: contratto inefficace dal 1° luglio 2026 e subentro di T.
Il TAR annulla l’esclusione del 24 settembre 2025 e annulla anche la delibera con cui ATAC aveva aggiudicato il lotto 2 a T.. Poi dichiara l’inefficacia del contratto con T. a partire dal 1° luglio 2026.
Da quella stessa data, T. subentrerà “per il periodo residuo” dell’appalto. La scelta del 1° luglio 2026 non è casuale. Il Tribunale vuole evitare uno stacco immediato e lasciare tempo per un passaggio ordinato e per reperire mezzi e realizzare opere, in modo “commisurato” a quello che T. avrebbe avuto se l’appalto fosse stato gestito correttamente dall’inizio.
Spese legali a carico di ATAC e T.
ATAC e Autoservizi Tr. vengono condannate anche alle spese di lite. In totale 4.000 euro, più oneri di legge, da pagare in solido e in parti uguali, oltre alla restituzione del contributo unificato (sempre al 50% ciascuno).
La sentenza è stata decisa il 4 febbraio 2026 e pubblicata il 16 febbraio 2026. Ora il passaggio più delicato sarà operativo: garantire continuità del servizio e, al tempo stesso, preparare il subentro di T.nel lotto Est della rete TPL subaffidata da ATAC.