Via Pontina, stop alle insegne pubblicitarie del negozio di arredamento: la decisione del Tribunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da una nota azienda di arredamento, la G. s.r.l., che chiedeva l’autorizzazione a installare numerose insegne pubblicitarie lungo la via Pontina, all’altezza del chilometro 27+500, lato destro della strada.
L’istanza era stata inizialmente bocciata da Anas nel 2021, con motivazioni legate alla sicurezza stradale e al carattere pubblicitario delle strutture richieste. L’azienda aveva contestato tale decisione, portando la vicenda davanti ai giudici amministrativi.

Le ragioni del diniego delle nuove insegne pubblicitarie sulla via Pontina
Secondo Anas, le insegne proposte – tra cui totem, bandiere e poster – non potevano essere considerate semplici “insegne di esercizio”, come sostenuto dalla società. Ma veri e propri strumenti pubblicitari. La presenza di molteplici elementi, visibili già a distanza di centinaia di metri, avrebbe avuto l’effetto di richiamare l’attenzione degli automobilisti in transito.
Creando potenziali rischi per la circolazione. In particolare, i giudici hanno sottolineato che tali strutture avrebbero potuto distrarre gli utenti della strada, violando l’articolo 23 del Codice della Strada. Articolo che vieta installazioni suscettibili di ridurre la visibilità della segnaletica o di compromettere la sicurezza viaria.
Il ruolo delle normative stradali, per lo stop sulla Pontina
Il Tar ha richiamato la normativa nazionale, ricordando che le insegne di esercizio hanno la sola funzione di indicare il luogo in cui si svolge l’attività economica, senza trasformarsi in strumenti di richiamo pubblicitario.
Al contrario, nel caso in esame, le installazioni richieste apparivano destinate ad attirare la clientela, più che a segnalare l’ubicazione del negozio. Questa differenza, definita “funzione passiva” rispetto a “funzione attiva”, è stata ritenuta decisiva per confermare la legittimità del diniego.
Una questione di sicurezza
La valutazione del Tribunale si è basata anche sul numero e sulla tipologia delle insegne. La società ricorrente sosteneva che esse avrebbero agevolato i clienti nell’individuare per tempo la complanare di accesso, evitando giri lunghi e manovre pericolose.
Tuttavia, i giudici hanno ribadito che proprio la necessità di essere visibili da lontano dimostrava l’effetto di “richiamo pubblicitario” e l’impatto potenzialmente rischioso per la sicurezza della viabilità. Un rischio che, per Anas e per il Collegio giudicante, giustificava pienamente la decisione di negare l’autorizzazione.
La sentenza
Alla luce delle motivazioni esposte, il Tar Lazio ha confermato la posizione di Anas e respinto il ricorso della G. s.r.l.. La decisione chiarisce che non è possibile aggirare i limiti normativi installando numerosi impianti che, pur formalmente qualificati come insegne, svolgono nella sostanza una funzione pubblicitaria. Le spese legali sono state compensate, considerata la particolarità della vicenda, ma il principio affermato dal Tribunale appare netto: lungo arterie ad alta percorrenza come la Pontina, la tutela della sicurezza stradale prevale su qualsiasi esigenza di visibilità commerciale.