Visita di controllo da parte del medico dell’Inps: ecco tutto quello che c’è da sapere

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Visita di controllo da parte del medico dell’Inps: cosa succede in caso di assenza? La visita fiscale consiste in un accertamento sanitario, da parte di un medico incaricato dall’Inps (d’ufficio, o su richiesta del datore di lavoro), nei confronti del lavoratore assente per malattia, normalmente presso il domicilio di quest’ultimo. Qualora il lavoratore non sia reperibile al domicilio indicato per il controllo, rischia l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, nonché la riduzione o la perdita dell’indennità di malattia eventualmente corrisposta, ricorda laleggepertutti.it. Sull’argomento si è di recente pronunciata la Cassazione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il dipendente risulti assente alla visita fiscale per via del cambio di indirizzo.

Quando non si perde il lavoro?

A questo proposito, è importante sapere che il lavoratore può variare il domicilio indicato nel certificato medico di malattia. Comunicando il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione, disponibile nel portale web dell’Inps, “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”. E’ possibile variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia. Il dipendente deve comunque avvisare immediatamente anche il datore di lavoro. E attenersi alle disposizioni del contratto collettivo e individuale in materia di assenze per malattia. Se il lavoratore è un dipendente pubblico, deve avvertire immediatamente la propria amministrazione. La quale deve provvedere a sua volta a informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali.

Orario e luogo visita fiscale

Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile, per l’effettuazione della visita fiscale, tutti i giorni della settimana, domeniche, non lavorativi e festivi compresi. Ovviamente presso il domicilio che ha indicato sul certificato medico di malattia, trasmesso telematicamente all’Inps, durante due fasce giornaliere orarie. Per i dipendenti pubblici dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Mentre per i dipendenti del settore privato dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Quando è possibile variare l’indirizzo per la visita fiscale? Cambiare l’indirizzo per la visita fiscale indicato nel certificato medico è possibile in caso di particolari esigenze (terapie, necessità di assistenza), oppure in caso di errore sul domicilio comunicato.

Variazione indirizzo visita fiscale

Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità il lavoratore deve fare così. Accedere al sito web dell’Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive (Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi). Poi entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo). Infine comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”. E’ anche possibile variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia. Il lavoratore, utilizzando lo stesso servizio, può controllare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati. Una volta effettuata la procedura telematica di variazione, il datore di lavoro viene messo al corrente del cambio di indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore.

Comunicazione al datore di lavoro

In fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’Inps. Al momento della consultazione degli esiti della visita fiscale, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta dell’accertamento sanitario. E sempre che il datore abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, a inviare la visita al diverso indirizzo. In ogni caso, la nuova procedura d’invio della variazione di domicilio non esonera dalle comunicazioni da inviare al datore di lavoro. Che sono previste obbligatoriamente da disposizioni di legge o contrattuali. Se il contratto prevede l’obbligo di comunicare al datore il nuovo domicilio di reperibilità, il lavoratore è obbligato alla doppia comunicazione. In caso contrario, può subire delle sanzioni disciplinari.

Comunicazione al datore di lavoro non effettuata

Qualora il dipendente non effettui la comunicazione di variazione indirizzo al datore di lavoro, laddove questa comunicazione sia obbligatoria, il datore può comminare la sanzione prevista da contratto. Se il contratto collettivo prevede, quale conseguenza dell’inadempimento, una sanzione conservativa, il datore non può licenziare il dipendente. Tanto è stato chiarito dalla Cassazione, con una recente sentenza. Secondo la Suprema corte, in particolare, nel caso in cui il lavoratore abbia comunicato la variazione di domicilio all’Inps, ma, nonostante ciò, la visita di controllo sia stata tentata a un indirizzo diverso da quello correttamente indicato, deve essere esclusa la ricorrenza di un’assenza ingiustificata del lavoratore nei confronti del proprio datore, al quale la violazione non sia stata comunicata.

In parole semplici, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato, perché risultato assente alla visita fiscale, se è l’Inps che non ha preso nota del cambio di indirizzo. Risulta irrilevante, inoltre, la mancata comunicazione della variazione all’azienda quando la violazione, in base al contratto collettivo, è punita con una sanzione conservativa.