Ostia, lo stabilimento balneare ‘Bonaccia’ era in regola: il Tar ‘bastona’ il Campidoglio

Lo stabilimento balneare Bonaccia di Ostia visto dall'alto, foto Google Heart elaborata in 3 D

Lo stabilimento balneareBonaccia‘ di Ostia – ampio 8500 metriquadri – era in perfetta regola e le richieste del Campidoglio erano completamente infondate: il Comune di Roma riteneva che lo stabilimento pagasse una concessione non in linea con il tenore delle attività praticate all’interno dell’area demaniale e, inoltre, anche che pagasse un diritto di concessione troppo basso. Ma evidentemente il Campidoglio e l’Agenzia del Demanio del Lazio sbagliavano. Così ha deciso il Tar del Lazio con la sentenza n. 11568 del 6 giugno scorso.

Ostia, lo stabilimento aveva ragione, nessuna irregolarità

In particolare, per l’anno 2020 allo stabilimento di Ostia era stato richiesto un pagamento extra di concessione demaniale pari ad oltre 42mila €. Oltre 20mila a titolo di canone demaniale e quasi 22mila € a titolo di indennizzo, per l’uso e l’occupazione di aree demaniali difformi dal titolo concessorio nonché a titolo di canone per difformità rilevate in sede di ispezione.

Il Tar del Lazio ‘bastona’ Campidoglio e Agenzia del Demanio

Nel 2021 era partito il ricorso dello stabilimento la Bonaccia, che aveva ribadito la legittimità della concessione ed anche la legittimità del canone di locazione. I giudici hanno ritenuto fondate le ragioni del ricorrente che si era opposto sia al comune di Roma che all’Agenzia del Demanio del Lazio.

Le parole dei giudici del Tar Lazio

Non c’è pace, insomma, per gli stabilimenti balneari che sono già alle prese con la scadenza delle concessioni che sesso detengono da generazioni e che andranno a bando all’inizio del prossimo anno. A tutto ciò, purtroppo, si aggiungono spesso comportamenti poco ‘ortodossi‘ delle pubbliche amministrazioni che, come in questo caso, vantano diritti inesistenti. Ma, così facendo, creano non pochi problemi ai concessionari.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter) – si legge nella sentenza – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati“.