Derby, chiesto un supplemento di indagini sui cori razzisti durante Roma Lazio. E Radu rischia il Daspo

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Il giudice sportivo della Lega Serie A ha chiesto alla Procura FIGC di approfondire con ulteriori indagini quanto accaduto durante e dopo il derby tra Roma e Lazio. In particolare, nel mirino ci sono cori razzisti e discriminatori da parte di entrambe le tifoserie organizzate.  Inoltre al vaglio della Federazione anche al comportamento di Mancini e di altri tesserati al termine della partita. C’è poi il filone della Questura che potrebbe emettere il Daspo per Radu: l’ex capitano è stato ripreso in Curva Nord con una felpa che aveva i simboli nazisti delle SS.

Il Giuduice sportivo

“Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale – si legge nel comunicato del giudice sportivo – con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura.

I cori nel mirino

Ecco gli eventi intervenuti durante la gara:

1) cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

2) coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

3) coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Le richieste aggiuntive

“Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”.

Il supplemento di indagini

“Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”, conclude il giudice sportivo.